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Materiali e Oggetti in Contatto con Alimenti: Cellusosa rigenerata
Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», limitatamente agli oggetti di cellulosa rigenerata.
Il Decreto interessa le pellicole di cellulosa rigenerata le quali:
a) costituiscono di per sé un prodotto finito, oppure
b) sono parte di un prodotto finito contenente altri materiali, e che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione.
La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffi nata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere rivestite su uno o su ambedue i lati.
Le pellicole di cellulosa rigenerata appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;
b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa;
c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.
Le pellicole di cellulosa rigenerata lettere a) e b), devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell’allegato II sezione 3 -bis del presente decreto alle condizioni ivi stabilite.
Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c), devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell’allegato II, sezione 3 -bis , Parte prima, del presente decreto alle condizioni ivi stabilite.
GU n. 173 del 26 Luglio 2016
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