Regolamento (CE) n. 2003/2003

Regolamento (CE) n. 2003/2003 / Consolidato 06.2021
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi
GU L 304 del 21.11.2003
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Update 01...
ID 21348 | 12.02.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 della Commissione, del 29 gennaio 2024, che modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinate categorie di animali
GU L, 2024/399, 12.02.2024
Entrata in vigore: 03.03.2024
Applicazione a decorrere dal 3 settembre 2024
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Articolo 1
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all’allegato, parte 1, del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all’allegato, parte 2, del presente regolamento.
Articolo 3
1. Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2024, in relazione alle partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano continua a essere autorizzato per l’ingresso nell’Unione l’uso di certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato III, capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45 e 49, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2024.
2. Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2024, in relazione alle partite di determinati animali terrestri destinati alla produzione di alimenti continua a essere autorizzato per l’ingresso nell’Unione l’uso di certificati rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato II, capitoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30 e 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2024.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2024.
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