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ID 16447 | 20.04.2022 / In allegato Ordinanza CC
La Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza 12 aprile 2022, n. 11794, ha stabilito che, il comune non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un pedone che, in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiede, anziché accorgersi con l'ordinaria diligenza della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all'ampiezza del marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, abbia invece omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo e sia andato ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione.

La sequenza sismica registrata a partire dallo scorso 20 maggio in Emilia Roma...

ID 19716 | 30.05.2023
Legge 26 maggio 2023 n. 58
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo...

ID 10076 | 27.02.206 / In allegato
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 lugli...
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