~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 46.842
// Documenti scaricati n: 37.185.934
// Documenti disponibili n: 46.842
// Documenti scaricati n: 37.185.934
ID 16447 | 20.04.2022 / In allegato Ordinanza CC
La Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza 12 aprile 2022, n. 11794, ha stabilito che, il comune non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un pedone che, in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiede, anziché accorgersi con l'ordinaria diligenza della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all'ampiezza del marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, abbia invece omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo e sia andato ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione.

ID 23774 | 08.04.2025
Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 36-bis del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, c...
Ipotesi di falsità ideologica in certificato del professionista (reato di cui all'art. 481 CP), per aver presentato all'Ufficio del catasto fabbricati di La S...

La Torre di Pisa fu costruita a partire dal 9 agosto 1173 e le sue fondamenta, come si era solito fare con le costruzioni vicino al mare, vennero fatte riposar...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024