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ID 16447 | 20.04.2022 / In allegato Ordinanza CC
La Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza 12 aprile 2022, n. 11794, ha stabilito che, il comune non può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un pedone che, in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiede, anziché accorgersi con l'ordinaria diligenza della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all'ampiezza del marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, abbia invece omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo e sia andato ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione.

ID 5098 | 04.12.2025 / Testo consolidato allegato
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ...

ID 11099 | 29.06.2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Norme di interpretazione autentica di disp...

Caratteristiche delle abitazioni di lusso.
(GU n. 218 del 27 agosto 1969)
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Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazio...
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