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| Newsletter n. 3508 del 06 Luglio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Barrato rosa (DTT 306) / Update Rev. 4.0 Luglio 2026 ID 8869 | Update Rev. 4.0 del 06.07.2026 / Documento completo in allegato Rev. 4.0 2026 Update ADR 2025 Rev. 3.0 2024 - Direttiva 8/2024/DGTNE il rilascio del certificato di approvazione ADR deve avvenire per via amministrativa (ovverosia senza visita e prova) a condizione che la richiesta avvenga contestualmente all'immatricolazione del veicolo, dietro pagamento della prescritta tariffa: - a) veicolo completo, omologato conformemente alle norme ADR (informazione desumibile dal COC) che non ha subito alcuna modifica successiva; - b) veicolo completato, per il quale è stato rilasciato un certificato di approvazione ex art. 76 del C.d.S., dal quale risulti esplicitamente la conformità alle norme ADR, che non ha subito ulteriori modifiche successive. Excursus Il “certificato di approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose” (o certificato d’agrément), DTT 306 comunemente detto “barrato rosa” è previsto dal cap. 9.1.3 dell'ADR. In rosso novità ADR 2025 ADR Cap. 9 9.1.2.1. Generalità L'autorità competente può dispensare dalla prima visita un veicolo trattore per semi-rimorchio omologato per tipo secondo il 9.1.2.2 per il quale il costruttore, il suo rappresentante debitamente accreditato o un ente riconosciuto dall'autorità competente ha rilasciato una dichiarazione di conformità alle prescrizioni del capitolo 9.2. La conformità dei veicoli deve essere certificata mediante il rilascio di un certificato di approvazione secondo 9.1.3. Qualora i veicoli debbano essere equipaggiati con un sistema di frenatura continuo, il costruttore del veicolo o un suo rappresentante debitamente accreditato deve rilasciare una dichiarazione di conformità alle pertinenti prescrizioni dell'allegato 5 al Regolamento ONU n. 13. Questa dichiarazione deve essere presentata al primo collaudo tecnico. 9.1.2.2. Prescrizione per i veicoli omologati per tipo 9.1.3 Certificato di approvazione Un certificato di approvazione rilasciato dall'autorità competente di una Parte contraente per un veicolo immatricolato sul territorio di quella Parte contraente deve essere accettato durante la sua validità dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. 9.1.3.3. Il certificato di approvazione deve presentarsi secondo il modello esposto alla 9.1.3.5. Le sue dimensioni sono del formato A4 (210 mm x 297 mm). Possono essere utilizzati il fronte ed il retro. Il colore deve essere bianco con una diagonale rosa. Può includere un elemento di sicurezza supplementare come un ologramma, una stampa UV, un motivo guilloché o un codice a barre. Le Parti contraenti che hanno dotato il loro certificato di approvazione di elementi di sicurezza supplementari devono fornire al segretariato della CEE-ONU un esempio tipo di ogni certificato che intendono rilasciare a livello nazionale, secondo la presente sezione. Le Parti contraenti devono inoltre fornire delle note esplicative per permettere di verificare la conformità dei certificati agli esempi tipo forniti. Il segretariato renderà tale informazione pubblicamente accessibile dal proprio sito internet. Deve essere redatto nella lingua, o in una delle lingue, del paese che lo rilascia. Se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, il titolo del certificato di approvazione così come tutte le osservazioni che figurano sotto il punto 11 devono essere inoltre redatte in inglese, francese o tedesco. Il certificato di approvazione per un veicolo - cisterna per rifiuti operante sotto vuoto deve recare la seguente dicitura: "veicolo - cisterna per rifiuti operante sotto vuoto". Il certificato di approvazione di un veicolo FL o EX/III, conforme alle prescrizioni del 9.7.9, deve recare la seguente dicitura al punto 11: "Veicolo conforme al 9.7.9 dell'ADR". 9.1.3.4. La validità di un certificato di approvazione scade al più tardi un anno dopo la data della visita tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità seguente sarà, tuttavia, correlato alla data dell'ultima scadenza nominale, se la visita tecnica è effettuata nel mese che precede o che segue questa data. Il veicolo non deve essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza nominale fino a quando il veicolo non abbia un certificato di approvazione valido*. Queste prescrizioni non hanno lo scopo di imporre le ispezioni delle cisterne ad intervalli più ravvicinati di quelli che sono previsti ai capitoli 6.8, 6.10 e 6.13. 9.1.3.5. Modello di certificato d'approvazione per i veicoli che trasportano alcune materie pericolose Il certificato d’approvazione è necessario per i veicoli completi o completati (autocarri, trattori stradali, rimorchi o semirimorchi) impiegati nel trasporto di merci pericolose classificate ADR con carrozzerie: scarrabili, casse mobili, cisterne classificate FL, AT e carrozzerie furgonate classificate EX/II e EX/III. Quali sono i veicoli interessati al barrato rosa: EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU ADR 9.1.1.2. Definizioni "Veicolo EX/II o EX/III": un veicolo destinato al trasporto di materie ed oggetti esplosivi (Classe 1); "Veicolo FL": b) un veicolo destinato al trasporto di gas infiammabili in cisterne fisse o cisterne scarrabili di capacità superiore ad 1 m3 o in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità individuale superiore a 3 m3; c) un veicolo batteria di capacità superiore ad 1 m3 destinato al trasporto di gas infiammabili; o d) un veicolo destinato al trasporto di perossido di idrogeno stabilizzato o in soluzione acquosa stabilizzata contenente più del 60% di perossido di idrogeno (classe 5.1, n. ONU 2015) in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m3 o in contenitori-cisterna o cisterne mobili di capacità individuale superiore a 3 m3; "Veicolo di tipo AT": "Veicolo completato": ogni veicolo che è il risultato di più interventi successivi (per esempio telaio o autotelaio provvisto di carrozzeria); V.Tipi di veicoli approvati FL, AT, EX/II, EX/III: 1. Trattori stradali Il Barrato Rosa (certificato di approvazione) per trasporti internazionali è obbligatorio dal 01/01/2008 per i veicoli classificati FL, AT, EX/II e EX/III, come previsto dal DM 19/09/2005 art.3. ... 1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non e' possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneita' alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo il comma 2, quindi, per i veicoli cisterna, che trasportano in ambito nazionale, merci pericolose ADR,con esclusione della classe 2, rimane vigente il DM 24/11/06, in attuazione dell’art. 2 del DM 19/09/2005, pertanto è concessa la circolazione degli stessi veicoli senza il rilascio del “barrato rosa”. DM 24/11/06 Il barrato rosa non è rilasciato per allestimenti scarrabili con cassoni anche se in ADR (per i quali è previsto il Certificato integrativo), salvo se l’attrezzatura scarrabile è un veicolo FL o EX/III conforme 9.7.9. (ADR 9.1.3.3). Il Certificato vale un anno a partire dalla data del primo rilascio e/o dal rinnovo annuale. Casi 1. Veicoli immatricolati dopo l’1/01/1997 Obbligo del Barrato rosa per i veicoli indicati in V immatricolati dopo l’ 1/01/1997 (entrata in vigore ADR trasporti nazionali) 2. Veicoli già in circolazione all'1/01/1997 Per quanto attiene i veicoli già in circolazione alla suddetta data dell’ 1/01/1997, si possono distinguere una serie di casi tipici: 2a) il veicolo è conforme alle disposizioni ADR in vigore al momento della sua immatricolazione ovvero: - risulta dalla c.c. la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna è idonea ai trasporti internazionali - oppure risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna è costruita in base alle norme ADR - la cisterna è codificata secondo capitolo 4.3 ADR (l’obbligatorietà scatta il 31/12/2008: prima di questa data, l’autorizzazione ai trasporti delle materie pericolose può consistere di un elenco nominativo delle merci stesse, completato con numero ONU, classe e gruppo di imballaggio) Obbligo rilascio del Barrato rosa 2b) il veicolo è parzialmente conforme alle disposizioni ADR nel senso che - non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX, ma l’immatricolazione è antecedente al 1-6-1993
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna è idonea ai trasporti internazionali - oppure risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna è costruita in base alle norme ADR - la cisterna è codificata secondo capitolo 4.3 ADR (l’obbligatorietà scatta il 31/12/2008: prima di questa data, l’autorizzazione ai trasporti delle materie pericolose può consistere di un elenco nominativo delle merci stesse, completato con numero ONU, classi e gruppo di imballaggio) Obbligo rilascio del Barrato rosa che dovrà contenere, nelle osservazioni, una frase del seguente tenore: “il presente certificato, da rinnovarsi annualmente, non può avere validità oltre il 31/12/2009 secondo quanto specificato alle note “b,d,c,g” sottosezione 9.2.1 ADR” Nota 2c) il veicolo è parzialmente conforme alle disposizioni ADR nel senso che - risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX
- risulta dal libretto MC 813 pagina 33 che la cisterna NON è idonea ai trasporti internazionali - oppure risulta dal libretto MC 452 pagina 2 che la cisterna NON è costruita in base alle norme ADR Non è possibile il rilascio del Barrato rosa 2d) il veicolo è parzialmente conforme alle disposizioni ADR nel senso che - non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX, ma l’immatricolazione è compresa tra il 1-6-1993 e il 1/1/1997 Non è possibile il rilascio del Barrato rosa 2e) il veicolo è completamente difforme dalle disposizioni ADR nel senso che - non risulta la classifica EXII e/o EXIII e/o AT e/o FL e/o OX Non è possibile il rilascio del Barrato rosa Libretti MC 813 e MC 452 sostituiti da Certificazione EN 12972 (Costruite dopo 01/07/2007) Decreto 24 novembre 2006 3. Quando non è possibile il rilascio del Barrato rosa Nei casi in cui non è possibile il rilascio del Barrato rosa 2c) 2d) ed 2e), il veicolo deve circolare con il libretto di circolazione + MC 813 oppure MC 452 in ordine con i controlli; quanto sopra in applicazione al comma 2 dell’art. 3 del DM 19/09/2005 che a sua volta si riferisce (allo stato attuale) alla circolare 572 MOT2E del 27/2/2005. Infatti il DM 19/09/2005 afferma che “ I veicoli ammessi, dalla vigente normativa al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non è possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneità alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri " DM 19/09/2005 1. Ai fini della circolazione i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada devono essere forniti nei casi previsti da un certificato di approvazione secondo la direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I veicoli ammessi, dalla vigente normativa, al trasporto di merci pericolose in esclusivo ambito nazionale e per i quali non e' possibile il rilascio del certificato di cui al comma 1, devono essere forniti di una idoneita' alla circolazione nazionale secondo le disposizioni del Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo il comma 2, quindi, per i veicoli cisterna, che trasportano in ambito nazionale, merci pericolose ADR,con esclusione della classe 2, rimane vigente il DM 24/11/06, in attuazione dell’art. 2 del DM 19/09/2005, pertanto è concessa la circolazione degli stessi veicoli senza il rilascio del “barrato rosa”. Le su citate disposizioni DTT attualmente in vigore sono quelle della circolare 572, ovvero “b) Veicoli cisterna ammessi al trasporto di merci pericolose non in base alla normativa ADR.: I veicoli cisterna di cui al punto b), sono corredati dal libretto MC 813 a dal libretto modello MC 452 e non anche dal modello DTT 306, fatti salvi gli altri documenti previsti dalla norma”. Circolare 572 La circolazione di merci pericolose con veicoli cisterna in regime nazionale immatricolati ante 01/01/1997 si intende soddisfatta in presenza del solo libretto modello MC 813 o MC 452 fino al 25° anno di immatricolazione. Circolazione veicoli non conformi ADR Inoltre i veicoli che si trovano nelle condizioni 2c) ed 2e) ovvero i veicoli la cui cisterna non è conforme alla norma ADR in vigore al momento della costruzione e non risponde quindi alle disposizioni transitorie del capitolo 1.6, possono continuare a circolare su territorio nazionale fino al 25° anno di anzianità, in applicazione alla circ. 96/92 e 80/93 del Ministero dei Trasporti. La verifica che queste cisterne siano conformi alla normativa ADR vigente all’epoca della costruzione può essere effettuata in qualsiasi momento a cura di: - per le cisterne di tutte le classi : costruttore (che, qualora sussistano i requisiti, ne attesta la rispondenza) con successiva visita ispettiva da parte dell’Ufficio Provinciale MCTC (circc.96/92 e 80/93) - per la sola casse 2 (gas) : organismo notificato T-PED
Circolazione restante in relazione all'immatricolazione dei veicoli cisterna classe 2 e 3 Barrato rosa a bordo veicolo - punto a) della circolare 572 MOT2E del 21/2/2005 Fonte Certifico Srl / Flashpoint Srl Certifico Srl - IT Rev. 4.0 2026
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