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Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza / Rev. 3.0 Luglio 2026

Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza / Rev. 3.0 Luglio 2026
 
Appunti Sicurezza Lavoro
  Newsletter n. 3506 del 07 Luglio 2026  
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Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza EN 50110-1

Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza /
Rev. 3.0 Luglio 2026

ID 3944 | Rev. 3.0 del 06 Luglio 2026 / Documento di approfondimento allegato

Documento di approfondimento sulle corrette modalità operative di lavoro eseguite sugli con o nelle vicinanze di un impianto elettrico in accordo alla norma tecnica EN 50110-1:2024 (in applicazione dal 29.05.2026).
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Nella revisione 3.0 2026 il documento è aggiornato alla:

CEI EN 50110-1:2024
Esercizio degli impianti elettrici - Parte 1: Prescrizioni generali

In applicazione dal 29.05.2026.
_______

Nella Revisione 2.0 2024 del presente documento è segnalata la:

pubblicazione dal CEI, a Maggio 2024, dell'Ed. 2024 delle norme CEI EN 50110-1:2024 e CEI EN 50110-2:2024.

La Norma CEI EN 50110-1:2014 rimane applicabile fino al 29.05.2026.
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Nella Revisione 1.0 2023 del presente documento sono stati aggiunti i seguenti approfondimenti:

- procedure per l’esercizio;
- procedure di lavoro;
- procedure di manutenzione;
- esempi livelli di responsabilità.
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In Italia la CEI 11-27, che deriva dalla EN 50110-1, rappresenta da oltre 20 anni il riferimento normativo per l’esecuzione dei lavori elettrici, in “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”.

L'importanza della norma CEI 11-27 nel panorama normativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dall’articolo 83 del D.Lgs. 81/2008, il cui oggetto sono i “Lavori in prossimità di parti attive”.

Vedi documento "Lavori elettrici: D.Lgs. 81/2008 e la norma CEI 11-27"
_______

D.Lgs. 81/2008

[...]

Art. 82 - Lavori sotto tensione

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica (3)(4) o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).(0)(1)(2) (3) (5)

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Note
(1) Decreto 4 febbraio 2011 - Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
(2) Decreto direttoriale MPLS 1° ottobre 2020, n. 56 - Ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione
(3) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici categoria I
(4) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III
(5) Decreto Direttoriale MLPS n. 48 del 07 Aprile 2023 - Aggiornamento della composizione della Commissione per i lavori sotto tensione

Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. (1) (2)

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. 

(1) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici
(2) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III

[...]

ALLEGATO IX Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettric

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30000 V - compreso;
- sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

Tab. 1 Allegato IX- Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Tabella 1 Allegato IX
_______

La EN 50110 si compone di due parti:

- la Parte 1 della EN 50110 contiene i requisiti minimi validi per tutti i paesi CENELEC e alcuni allegati informativi aggiuntivi che trattano del lavoro in sicurezza su, con o in prossimità di impianti elettrici;

- la Parte 2 della EN 50110 consiste in un insieme di allegati normativi (uno per ogni paese) che specificano gli attuali requisiti di sicurezza o forniscono le integrazioni nazionali a tali requisiti minimi.

Questo approccio, in conformità alla Direttiva 89/391/CEE, promuove l'allineamento dei livelli di sicurezza associati all'esercizio e alle attività lavorative su, con o in prossimità di impianti elettrici in Europa. Il presente documento prende atto dei differenti requisiti nazionali attualmente vigenti in materia di sicurezza. L'intenzione è quella di promuovere nel tempo un graduale allineamento in Europa dei livelli di sicurezza contro il rischio elettrico.

Anche le migliori regole e procedure non hanno alcun valore se tutte le persone che lavorano su, con o in prossimità di impianti elettrici non ne hanno una perfetta conoscenza, non conoscono tutti i requisiti di legge e non si conformano rigorosamente a essi.

La EN 50110-1:2023 include le seguenti modifiche tecniche ed editoriali significative rispetto alla EN 50110-1:2013:

- semplificazione dei termini relativi alle definizioni delle figure responsabili e dei livelli di responsabilità;
- miglioramento dei termini e delle definizioni dell'Articolo 3;
- introduzione e chiarimento del concetto di supervisione;
- miglioramento della struttura dell'Articolo 5 “Procedure di esercizio”;
- miglioramento del punto 6.1.1 - requisiti generali per le procedure di lavoro;
- miglioramento del punto 6.2 - lavori fuori tensione (in assenza di tensione);
- miglioramento del punto 6.3 - lavori sotto tensione;
- miglioramento del punto 6.4 - lavori all'interno della zona di prossimità;
- miglioramento del punto 6.5 - lavori all'esterno della zona di prossimità;
- trasferimento della Tabella A.1 dall'Allegato informativo A all'interno del paragrafo normativo 4.11.2 come Tabella 1;
- aggiunta dell'Articolo A.4 Considerazioni ergonomiche;
- introduzione di un elenco alfabetico dei termini definiti;
- aggiornamento dei riferimenti normativi e della Bibliografia.

La norma è stata recepita in Italia con la CEI EN 50110-1:2024.
_______

CEI EN 50110-1:2024 Esercizio degli impianti elettrici - Parte 1: Prescrizioni generali

Classificazione CEI: 11-48

Pubblicazione: 05.2024

La Norma CEI EN 50110-1 si applica a tutte le operazioni e attività lavorative su, con o in prossimità di impianti elettrici, che:

- operano a livelli di tensione compresi tra la bassissima tensione e l'alta tensione (termine in cui ricadono i livelli comunemente indicati come media e altissima tensione);
- sono progettati per la generazione, la trasmissione, la conversione, la distribuzione e l'utilizzo di energia elettrica;
- possono essere permanenti e fissi, temporanei, mobili o in grado di essere spostati mentre sono alimentati o non alimentati o carichi.

La Norma stabilisce i requisiti per il funzionamento sicuro e l'attività lavorativa su, con o in prossimità di impianti elettrici durante tutte le procedure operative, di lavoro e di manutenzione; essi si applicano a tutti i lavori non elettrici, come i lavori di costruzione in prossimità di linee aeree o cavi sotterranei, nonché ai lavori elettrici, quando esiste il rischio di un pericolo elettrico.

Sebbene la presente Norma non sia stata specificamente sviluppata per essere applicata ai seguenti impianti elettrici, i suoi principi possono essere applicati (in mancanza di altre Norme o procedure) a:

- aeromobili, veicoli a cuscino d’aria, imbarcazioni e veicoli;
- sistemi elettronici di telecomunicazione e di trasmissione delle informazioni;
- strumentazioni elettroniche, sistemi elettronici di controllo e di automazione;
- miniere di carbone o di altro genere;
- impianti off-shore;
- sistemi di trazione elettrica;
- attività di ricerca elettrica sperimentale.

La Prefazione della Norma riporta le principali modifiche rispetto alla precedente edizione.

La nuova edizione sostituisce completamente la Norma CEI EN 50110-1:2014-01, che rimane applicabile fino al 29.05.2026.
_______

[...]

Traduzione IT non ufficiale

4. Principi fondamentali

4.1 Esercizio in sicurezza

Prima di effettuare qualsiasi operazione su un impianto elettrico, deve essere eseguita una valutazione dei rischi elettrici. Tale valutazione deve specificare le modalità di esecuzione dell'operazione e quali misure di sicurezza e precauzioni debbano essere attuate per garantire la sicurezza. Se si determina che il lavoro non può essere eseguito come pianificato, l'attività deve essere interrotta immediatamente o non deve essere avviata.

Qualora vengano riscontrati difetti o guasti su o in impianti elettrici che possano dare luogo a un rischio elettrico, il responsabile dell'impianto (IM/RI) per tale impianto deve essere immediatamente informato e devono essere adottate le misure necessarie.

4.2 Personale

La legislazione nazionale può prevedere norme aggiuntive in merito alle responsabilità attribuite alle persone per la sicurezza dei soggetti impegnati in un'attività lavorativa e di coloro che sono o possono essere influenzati dall'attività lavorativa stessa.

Tutto il personale coinvolto in un'attività lavorativa su, con o in prossimità di un impianto elettrico deve essere istruito sui requisiti di sicurezza, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali applicabili al proprio lavoro. Tali istruzioni devono essere ripetute nel corso del lavoro qualora l'attività lavorativa sia di lunga durata o complessa. Il personale coinvolto è tenuto a conformarsi a tali requisiti, norme e istruzioni.

Il personale deve indossare indumenti adeguati ai luoghi e alle condizioni in cui opera. Ciò può includere l'uso di indumenti aderenti o di dispositivi di protezione individuale (DPI) aggiuntivi.

Prima dell'inizio di qualsiasi attività lavorativa e durante la stessa, il responsabile della conduzione del lavoro (WC) deve garantire che tutti i requisiti, le norme e le istruzioni pertinenti siano rispettati.

Il responsabile della conduzione del lavoro (WC) deve istruire tutte le persone impegnate nelle attività lavorative riguardo a tutti i pericoli ragionevolmente prevedibili che non siano immediatamente evidenti.

Nessuna persona deve intraprendere un'attività lavorativa laddove siano richieste conoscenze tecniche o esperienza per prevenire rischi elettrici o infortuni, a meno che tale persona non possieda tali conoscenze tecniche o esperienza, o sia sottoposta alla supervisione (vedere 4.10) necessaria per il lavoro intrapreso.

La legislazione nazionale può stabilire l'età minima e i criteri per la qualifica (competence) delle persone (ad es. Personale Esperto PES, Avvertito PAV o Idoneo PEI secondo CEI 11-27).

In assenza di requisiti nazionali sulla qualifica del personale, si devono utilizzare i seguenti criteri per valutare la competenza delle persone:

- conoscenza dell'elettricità;
- esperienza nei lavori elettrici;
- comprensione dell'impianto elettrico su cui lavorare ed esperienza pratica di tale lavoro;
- comprensione dei pericoli che possono insorgere durante il lavoro e delle precauzioni da osservare;
- capacità di riconoscere in ogni momento se sia sicuro continuare a lavorare.

La complessità dell'attività lavorativa deve essere valutata prima dell'inizio dell'attività, in modo da effettuare la scelta appropriata tra persona esperta (PES), avvertita (PAV) o comune (PEC) per l'esecuzione del lavoro.

[...]

6. Procedure di lavoro

6.1 Generalità

6.1.1 Requisiti generali

Prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa, questa deve essere pianificata includendo una idonea valutazione dei rischi, non solo per l'impianto elettrico su cui viene eseguito il lavoro ma anche per l'ambiente circostante. La procedura di lavoro deve essere determinata e le necessarie misure di protezione devono essere applicate prima e/o durante le attività lavorative (vedere anche 4.1 e Figura 4).

Figura 4

Figura 4 - Diagramma di flusso “Pianificazione della procedura di lavoro”

L'autorizzazione deve essere rilasciata esclusivamente dal responsabile dell'esercizio (OC). Questa deve essere ripetuta in caso di qualsiasi interruzione dell'attività lavorativa, a eccezione di brevi pause durante le quali il posto di lavoro non viene abbandonato e la responsabilità del posto di lavoro rimane in capo al medesimo preposto ai lavori (WC), il quale, prima di riprendere il lavoro, deve verificare che tutte le misure di sicurezza siano ancora attive. In linea di principio, prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa si dovrebbe definire una procedura per la ripresa dell'attività in caso di interruzione. Al fine di supportare il responsabile dell'esercizio (OC), il preposto ai lavori (WC) dovrebbe informare quest'ultimo sulla natura, sul luogo e sulle conseguenze che il lavoro previsto comporterà per l'impianto elettrico. È preferibile che tale informazione sia fornita per iscritto, in particolare per i lavori complessi.

In conformità ai principi fondamentali, il preposto ai lavori (WC) deve assicurarsi che istruzioni specifiche e dettagliate siano fornite al personale che esegue il lavoro prima dell'inizio e al completamento del lavoro stesso.

Le procedure di lavoro si dividono in quattro diverse procedure: lavoro fuori tensione (vedere 6.2), lavoro sotto tensione (vedere 6.3), lavoro in prossimità (vedere 6.4), lavoro all'esterno della zona di prossimità (6.5). Tutte queste procedure si basano sull'uso di misure di protezione contro lo shock elettrico e/o gli effetti dei cortocircuiti e dell'arco elettrico. Per ulteriori dettagli sul rischio da arco elettrico, vedere B.6. Qualora i requisiti dei punti 6.2, 6.4 o 6.5 non possano essere pienamente soddisfatti, si devono osservare i requisiti del punto 6.3.

Il livello di isolamento per l'esecuzione del lavoro deve essere garantito, ad esempio, applicando materiale isolante solido o mantenendo una distanza sufficiente in aria (vedere 6.3, 6.4 e 6.5).

[...]

Figura 1 / Figura 2

[...]

B.1 Esempio dei livelli di responsabilità

B.1.1 Schema generale

Figura B 1 livelli di responsabilita

Legenda

a) Persona responsabile di un impianto elettrico
b) Persona designata al controllo di un impianto elettrico durante le attività di lavoro
c) Persona designata al controllo dell’attività di lavoro
d) Componenti la squadra di lavoro

Figura B.1 - Livelli di responsabilità

B.1.2 Ambito domestico

- Classe di attività a): Proprietario dell'impianto.

- Classe di attività b), c) e d): Installatore elettrico libero professionista / lavoratore autonomo.

B.1.3 Piccola impresa o impresa artigiana

- Classe di attività a): Titolare/Datore di lavoro (es. panettiere in qualità di proprietario del panificio).

- Classe di attività b), c) e d): Installatore elettrico libero professionista o ditta artigiana esterna incaricata.

[...] segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2026
©Copia autorizzata Abbonati 

Fonti:
CEI EN 50110-1:2024
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Elaborato
3.0 06.07.2026 CEI EN 50110-1:2024 Certifico Srl
2.0 17.06.2024 CEI EN 50110-1:2024
CEI EN 50110-2:2024
Certifico Srl
1.0  12.05.2023 Aggiornamento:
- procedure per l’esercizio;
- procedure di lavoro;
- procedure di manutenzione;
 - esempi livelli di responsabilità.
Certifico Srl
0.0 22.10.2017 --- Certifico Srl

 

 

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