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Attività di riscaldo cisterne/tank scarrati dal mezzo di trasporto e lavaggio: Applicabile Seveso

Attivit  di riscaldo di cisterne tank scarrati dal mezzo di trasporto e lavaggio   Applicabile Seveso

Attività di riscaldo cisterne/tank scarrati dal mezzo di trasporto e lavaggio: Applicabile Seveso / Obbligo gestore valutazione superamento soglie

ID 23402 | 04.02.2025 / In allegato Quesito MASE

Le attività di lavaggio interno ed esterno di cisterne, container e veicoli industriali, di deposito di tank vuoti e della loro verifica, così come le operazioni di depressurizzazione preliminari al lavaggio e di riscaldamento, non possono essere considerate equivalenti al mero trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio, sono "stabilimento" ai sensi del D.Lgs. 105/2015 qualora le sostanze presenti in una qualunque delle fasi operative sopra descritte siano superiori le superiori alle soglie Seveso.

Quesito:
a) Si può ritenere non soggetta al D.lgs. 105/2015 un’azienda che effettua un’attività di riscaldo di cisterne/tank scarrati dal mezzo di trasporto, ove contenenti sostanze pericolose soggette al decreto, mediante riscaldamento del contenuto con vapore acqueo, acqua o energia elettrica? La suddetta attività di riscaldo può essere considerata tra le attività di deposito temporaneo intermedio direttamente connesso al trasporto?

b) I rifiuti derivanti dall’attività di lavaggio di cisterne/tank e stoccati in deposito temporaneo, devono essere considerati al fine della verifica di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015?

L’azienda svolge attività di lavaggio interno ed esterno di cisterne e container, veicoli industriali, deposito tank vuoti e verifica degli stessi, una volta scarrati dal mezzo di trasporto, secondo le istruzioni fornite dal cliente. Per alcune situazioni vengono anche effettuate attività di depressurizzazione propedeutiche all’attività di lavaggio delle cisterne.

L’azienda, inoltre, offre anche il servizio di riscaldo delle cisterne, che possono contenere svariate sostanze pericolose ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché al trasporto ADR/RID, le cui schede di sicurezza presentano indicazioni di pericolo H2xx, H3xx, H4xx e EUH.

L’azienda dichiara che nel sito non si effettuano attività di deposito diverse dalla sosta tecnica per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riscaldamento, secondo le indicazioni fornite dal cliente, né tanto meno operazioni di carico/scarico di sostanze pericolose (o non pericolose), sia in forma sfusa che confezionata.

L’azienda dichiara inoltre che la presenza di sostanze pericolose all’interno del sito è strettamente limitata alle sole esigenze connesse con le operazioni di riscaldamento delle cisterne, che consentono al cliente di completare il trasporto e la consegna del prodotto presso il destinatario finale.

[...]

Risposta:
a) Le attività di lavaggio interno ed esterno di cisterne, container e veicoli industriali, di deposito di tank vuoti e della loro verifica, così come le operazioni di depressurizzazione preliminari al lavaggio e di riscaldamento, non possono essere considerate equivalenti al mero trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio. Questo sia per le modalità con cui tali attività vengono condotte (i contenitori vengono scaricati o scollegati dal mezzo di trasporto), sia per la natura stessa delle operazioni, che sono assimilabili a quelle di un processo, con relativi controlli operativi, dispositivi di allarme e blocco. Inoltre, il sito in cui si svolgono è sotto il controllo di un unico gestore. Di conseguenza, l'azienda può essere considerata uno "stabilimento" ai sensi del D.Lgs. 105/2015, qualora le sostanze pericolose soggette a tale decreto fossero presenti, in una qualunque delle fasi operative sopra descritte, in quantità superiori alle soglie stabilite nel decreto stesso.

b) I rifiuti prodotti derivanti dall’attività di lavaggio e stoccati in deposito temporaneo devono essere considerati ai fini dell’assoggettabilità al D.lgs. 105/2015, da trattare in base alle loro proprietà di pericolosità come una miscela per la quale è obbligo del gestore individuarne la classificazione e valutare l’eventuale superamento delle soglie quantitative.
...
segue in allegato

Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D. Lgs. 105/2015 / MASE

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