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del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti
GU LI 179/4 del 09.06.2020
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1. Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 4:
anziché:
«4. Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 2, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all’uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie:»
leggasi:
«4. Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 3, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all’uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie.».
2. Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 4, lettera c):
anziché:
«c) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell’air-bag, i tessuti e i rivestimenti dei sedili, solo se pertinenti per l’air-bag e gli air-bag (frontali e laterali)»
leggasi:
«c) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell’air-bag, i rivestimenti e i tessuti dei sedili (solo se pertinenti per l’air-bag) e gli air-bag (frontali e laterali)».
3. Pagina 61, allegato I, parte A, tabella, voce «Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)», quarta colonna, punto 7:
anziché:
«7. Sono consentiti la commercializzazione e l’uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 2 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 2, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso a alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.»
leggasi:
«7. Sono consentiti la commercializzazione e l’uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 3 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 3, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso a alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.».
4. Pagina 63, allegato I, parte A, tabella, voce «1 Esabromociclododecano», prima colonna, prima riga: anziché:
«1 Esabromociclododecano»
leggasi:
«Esabromociclododecano».
5. Pagina 67, allegato III, parte B, titolo: anziché:
«PARTE B»
leggasi:
«PARTE B Sostanza (N.CAS)».
Collegati:
Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1...

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2570 della Commissione del 24 novembre 2022 ...

ID 13387 | 22.04.2021
Update 29.11.2021
Pubblicato nella GU n.284 del 29.11.2021 il Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzion...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024