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ID 19777 | 09.06.2023
Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell'8 giugno 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni
GU L 149/49 del 9.6.2023
Entrata in vigore: 29.06.2023
I punti (2) e (5) dell’allegato si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.
...
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l’articolo 68, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni.
(2) Le sostanze classificate come CMR sono elencate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3) L’allegato XVII, appendici 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere modificato al fine di recepire la nuova classificazione come CMR delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/692. È pertanto opportuno inserire le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1 A e 1B nel regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici 2 e 6.
(4) La nuova classificazione delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2023. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate dal regolamento (UE) 2022/692 come CMR di categoria 1 A o 1B dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B elencate nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/692.
(5) La parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 comprende alcune voci che si riferiscono a gruppi di sostanze. In alcuni casi, esistono prescrizioni relative alla classificazione per sostanze specifiche comprese in una voce che si riferisce a un gruppo di sostanze. In questi casi una voce specifica è inclusa nella parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la sostanza in questione e la voce che si riferisce al gruppo di sostanze in detto regolamento è quindi accompagnata dalla precisazione «ad eccezione di quelle specificate altrove nel presente allegato». L’incorporazione di tali sostanze nel regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici da 1 a 6, deve pertanto recepire tale precisazione che fa riferimento all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tuttavia il testo riportato nelle voci in cui figurano i numeri indice 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 e 650-017-00-8 sembra fare riferimento a un allegato del regolamento (CE) n. 1907/2006 anziché all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali voci dovrebbero pertanto essere adeguate di conseguenza.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti (2) e (5) dell’allegato si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2023.
_______
ALLEGATO
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:
1) nell’appendice 1, la voce con numero indice 033-005-00-1 è sostituita dalla seguente
Sostanze |
Numero indice |
Numero CE |
Numero CAS |
Note |
«Acido arsenico e i suoi sali,ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento(CE)n.1272/2008 |
033-005-00-1 |
- |
- |
A»; |
2) nell’appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
Sostanze |
Numero indice |
Numero CE |
Numero CAS |
Note |
«Pentaossido di divanadio; vanadio pentossido |
023-001-00-8 |
215-239-8 |
1314-62-1» |
|
«Cumene |
601-024-00-X |
202-704-5 |
98-82-8» |
|
«derivati di 2,2-dimetilpropan- 1-ol, tribromo; 3-bromo-2,2-bis (bromometil)propan-1-olo |
603-243-00-6 |
253-057-0 |
36483-57-5; 1522-92-5» |
|
«Benzofenone |
606-153-00-5 |
204-337-6 |
119-61-9»; |
|
3) nell’appendice 2, la voce con numero indice 650-017-00-8 è sostituita dalla seguente:
Sostanze |
Numero indice |
Numero CE |
Numero CAS |
Note |
«Fibre ceramiche refrattarie, fibre per scopi speciali, ad eccezione di quelle specificate altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) pari o inferiore al 18 % in peso]. |
650-017-00-8 |
- |
- |
A, R»; |
4) nell’appendice 5, la voce con numero indice 082-001-00-6 è sostituita dalla seguente:
Sostanze |
Numero indice |
Numero CE |
Numero CAS |
Note |
«Composti del piombo, ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 |
082-001-00-6 |
- |
- |
A»; |
5) nell’appendice 6, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
Sostanze |
Numero indice |
Numero CE |
Numero CAS |
Note |
«Bromuro di ammonio |
035-005-00-7 |
235-183-8 |
12124-97-9» |
|
«Dibutilstagno bis(2-etilesanoato) |
050-032-00-4 |
220-481-2 |
2781-10-4» |
|
«Dibutilstagno di(acetato) |
050-033-00-X |
213-928-8 |
1067-33-0» |
|
«Tellurio |
052-001-00-0 |
236-813-4 |
13494-80-9» |
|
«Diossido di tellurio |
052-002-00-6 |
231-193-1 |
7446-07-3» |
|
«Tetraossido di bario e diboro |
056-005-00-3 |
237-222-4 |
13701-59-2» |
|
«2-(2-metossietossi)etanolo; glicol dietilenico monometiletere |
603-107-00-6 |
203-906-6 |
111-77-3» |
|
«2,4,6-tri-terz-butilfenolo |
604-097-00-6 |
211-989-5 |
732-26-3» |
|
«4,4’-sulfonildifenolo; bisfenolo S |
604-098-00-1 |
201-250-5 |
80-09-1» |
|
«Acido 2-etilesanoico e i suoi sali, ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 |
607-230-00-6 |
- |
-" |
|
«Pentapotassio 2,2’,2»,2«’,2»"- (etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato |
607-734-00-6 |
404-290-3 |
7216-95-7» |
|
«N-carbossimetilimminobis (etilennitrilo)tetra(acido acetico) |
607-735-00-1 |
200-652-8 |
67-43-6» |
|
«Pentasodio (carbossilatometil) iminobis(etilenenitrilo) tetraacetato |
607-736-00-7 |
205-391-3 |
140-01-2» |
|
«Acido perfluoroeptanoico; acido tridecafluoroeptanoico |
607-761-00-3 |
206-798-9 |
375-85-9» |
|
«Acido 6-[C12-18-alchil- (ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico, sodio e sali di tris (2-idrossietil)ammonio |
607-763-00-4 |
- |
-" |
|
«Acido 6-[(C10-C13)-alchil- (ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico |
607-764-00-X |
- |
2156592-54-8» |
|
«Acido 6-[(C12-18)-alchil- (ramificati, insaturi)-2,5-diossopirrolidin-1-il] esanoico |
607-765-00-5 |
- |
-" |
|
«Teofillina; 1,3-dimetil-3,7-diidro-1H- purina-2,6-dione |
613-342-00-6 |
200-385-7 |
58-55-9» |
|
«N-(2-nitrofenil)fosforico triammide |
616-238-00-9 |
477-690-9 |
874819-71-3» |
|
«Massa di reazione della sostanza 3-(difluorometil)-1-metil-N [(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetraidro- 9-isopropil-1,4-metanonaftalen- 5-il]pirazolo-4-carbossammide e 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetraidro- 9-isopropil-1,4-metanonaftalen- 5-il]pirazolo-4-carbossammide [contenuto relativo > 78 % sin isomeri < 15 % anti isomeri]; isopirazam |
616-240-00-X |
- |
881685-58-1»; |
|
6) nell’appendice 6, le voci con numeri indice 050-008-00-3 e 609-026-00-2 sono sostituite dalle seguenti:
Sostanze |
Numero indice |
Numero CE |
Numero CAS |
Note |
«Composti di tributilstagno, ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 |
050-008-00-3 |
- |
-" |
|
«Sali ed esteri di dinoseb, ad eccezione di quelli specificati altrove nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 |
609-026-00-2 |
- |
-». |
|
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