Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 44.727
/ Documenti scaricati: 32.710.005
Featured

Regolamento delegato (UE) 2025/1930

Regolamento delegato (UE) 2025/1930  Dechlorane Plus - Regolamento POPS

Regolamento delegato (UE) 2025/1930 / Dechlorane Plus (ritardante di fiamma) - Regolamento POPS

ID 24656 | 29.09.2025

Regolamento delegato (UE) 2025/1930 della Commissione, del 15 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Dechlorane Plus.

C/2025/2887

(GU L 2025/1930 del 25.9.2025)

Entrata in vigore: 15.10.2025

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (la «convenzione») sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (il «protocollo»).

(2) L’allegato A della convenzione contiene un elenco di sostanze chimiche. Ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare le sostanze chimiche dell’elenco o ad adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione.

(3) Nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1° al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, di modificare l’allegato A per includervi il Dechlorane Plus con deroghe specifiche. Come stabilito nella decisione (UE) 2023/1006 del Consiglio, l’Unione ha sostenuto l’inclusione del Dechlorane Plus nell’allegato A con deroghe specifiche. È pertanto opportuno modificare l’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze inserite solo nella convenzione, per includervi il Dechlorane Plus.

(4) Nel 2022 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (i «comitati») hanno adottato i rispettivi pareri in merito a un fascicolo di restrizione presentato dalla Norvegia in relazione al Dechlorane Plus a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. I pareri erano favorevoli a una restrizione della fabbricazione e dell’uso del Dechlorane Plus, con alcune deroghe per usi specifici. Tali deroghe, incluse nell’elenco delle deroghe specifiche concesse a norma della convenzione con decisione SC-11/10 della conferenza delle parti, dovrebbero essere concesse come deroghe anche a norma del regolamento (UE) 2019/1021, poiché risultano tuttora necessarie nell’Unione. Ciò riguarda, tra l’altro, i pezzi di ricambio per i veicoli a motore terrestri, quali automobili, motocicli, veicoli a motore agricoli e per l’edilizia e autocarri industriali, compresi i veicoli a motore di cui ai regolamenti (UE) 2018/858, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5) La convenzione prevede deroghe per l’uso del Dechlorane Plus che non sono oggetto di raccomandazione nei pareri dei comitati. Tra esse figurano l’uso della sostanza nei pezzi di ricambio per apparecchiature a motore destinate all’uso all’aperto, dispositivi medici e dispositivi e strumenti diagnostici in vitro per l’analisi, le misurazioni, il controllo, il monitoraggio, le prove di produzione e l’ispezione come pure per la riparazione di determinati articoli. Considerando che il volume di Dechlorane Plus utilizzato nei pezzi di ricambio e per la riparazione di articoli è esiguo e data l’importanza di effettuare la manutenzione di articoli già in uso, tali deroghe dovrebbero essere incluse nel regolamento (UE) 2019/1021.

(6) La durata massima delle deroghe dovrebbe essere di cinque anni, con la possibilità di proroga per un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della convenzione. Ciò è particolarmente importante nel caso delle deroghe relative alle applicazioni di diagnostica medica per immagini e ai dispositivi e alle strutture per la radioterapia, in relazione alle quali i comitati, nei rispettivi pareri, si sono espressi a favore di una durata di rispettivamente 7 e 10 anni. La Commissione dovrebbe riesaminare la necessità di prorogare le deroghe specifiche al più tardi entro il 1° aprile 2028, al fine di preparare la conferenza delle parti prevista per maggio 2029, dal momento che una possibile proroga delle deroghe specifiche per la sostanza di cui trattasi a norma della convenzione dovrà essere decisa in occasione di tale conferenza.

(7) L’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021 vieta la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o articoli. A tale proposito è opportuno precisare che gli articoli contenenti Dechlorane Plus prodotti o immessi in commercio in virtù di una deroga di cui all’allegato I di tale regolamento, e che erano già in uso alla data di scadenza della deroga in questione, possono continuare a essere utilizzati dopo tale data.

(8) Inoltre, in linea con la decisione SC-11/10, è concessa una deroga relativa all’immissione in commercio e all’uso del Dechlorane Plus per quanto riguarda i pezzi di ricambio per determinati veicoli e macchine, le apparecchiature a motore destinate all’uso in ambito marittimo, nel giardinaggio, nella silvicoltura e all’aperto, le applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa e determinati strumenti fino al termine del ciclo di vita dei prodotti in questione o fino al 31 dicembre 2043, se questa data è anteriore, o fino al termine del ciclo di vita dei pertinenti prodotti per quanto riguarda i pezzi di ricambio per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro. È possibile che il ciclo di vita dei prodotti nelle applicazioni spaziali, aerospaziali e della difesa vada oltre il 2043. L’immissione in commercio e l’uso di pezzi di ricambio per tali applicazioni, se presenti nel territorio dell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, dovrebbero pertanto essere consentiti anche dopo tale data.

(9) Per migliorare l’applicazione e l’esecuzione nell’Unione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno fissare un valore limite per il Dechlorane Plus presente in sostanze, miscele e articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce.

(10) Considerando la necessità che i laboratori migliorino l’accuratezza delle analisi e al fine di garantire un’applicazione uniforme e adeguata dei metodi di analisi, il limite del contaminante non intenzionale in tracce dovrebbe essere fissato a 1 000 mg/kg. 30 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, tale limite dovrebbe essere fissato a 1 mg/kg.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

[...]

ALLEGATO

Nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la seguente voce:

Sostanza N. CAS Numero CE Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
Dechlorane Plus
Il “Dechlorane Plus” comprende il suo isomero sin- e il suo isomero anti-
13560-89-9
135821-03-3
135821-74-8
236-948-9 1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di Dechlorane Plus:
a) pari o inferiori a 1 000  mg/kg (0,1 % in peso), se presenti in sostanze, miscele o articoli fino al 15 aprile 2028;
b) pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), se presenti in sostanze, miscele o articoli successivamente al 15 aprile 2028.
2. In deroga a quanto sopra, l’immissione in commercio e l’uso del Dechlorane Plus sono autorizzati:
a) nelle applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa, fino al 26 febbraio 2030;
b) nelle applicazioni di diagnostica medica per immagini, fino al 26 febbraio 2030;
c) nei dispositivi e nelle strutture per la radioterapia, fino al 26 febbraio 2030;
d) nei pezzi di ricambio per o per la riparazione di:
i) veicoli a motore terrestri;
ii) macchine industriali fisse per l’agricoltura, la silvicoltura e l’edilizia;
iii) apparecchiature a motore destinate all’uso in ambito marittimo, nel giardinaggio, nella silvicoltura e all’aperto diverse da quelle di cui al punto ii);
iv) nelle applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa;
v) negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione, per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato il Dechlorane Plus, fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043, se questa data è anteriore;
e) nei pezzi di ricambio per o per la riparazione di:
i) dispositivi medici e accessori per dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;
ii) dispositivi medico-diagnostici in vitro e accessori per dispositivi medico-diagnostici in vitro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746, per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato il Dechlorane Plus, fino al termine del loro ciclo di vita.
3. La Commissione valuta la necessità di prorogare le deroghe specifiche di cui al punto 2, lettere a), b) e c), entro il 1° aprile 2028;
4. Gli articoli contenenti Dechlorane Plus di cui al punto 2, lettere da a) a d), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati.
5. Sono consentiti l’immissione in commercio e l’uso dei pezzi di ricambio contenenti Dechlorane Plus di cui al punto 2, lettera d), punto iv), che sono presenti nel territorio dell’Unione al 31 dicembre 2043 o prima di tale data.

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Regolamento delegato (UE) 2025/1930) IT 490 kB 2

Articoli correlati Chemicals

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024