Linea guida ghiaccio secco - EIGA

Linea guida ghiaccio secco
Questa guida riguarda tutta la catena di fornitura delle diverse tipologie di ghiaccio secco, dal ricevimento del prodotto liquido alla consegna del prodotto finito al client...
ID 18155 | 23.11.2022
Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione dell'8 settembre 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’esaclorobenzene
GU L 303/19 del 23.11.2022
Entrata in vigore: 13.12.2022
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
(2) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I di detto regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, fatto salvo l’articolo 4 dello stesso regolamento.
(3) L’esaclorobenzene figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 senza valore limite come contaminante non intenzionale in tracce (UTC).
(4) L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare l’allegato I al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.
(5) La Commissione ha rilevato la presenza di esaclorobenzene come impurità in alcune sostanze, miscele e articoli, tra cui pesticidi, solventi clorurati, inchiostri, rivestimenti, vernici e toner, applicazioni per legno e tessuti e materie plastiche.
(6) Al fine di chiarire la situazione giuridica e facilitare l’applicazione per quanto riguarda l’uso di sostanze, miscele o articoli contenenti esaclorobenzene come contaminante non intenzionale in tracce, è opportuno fissare un limite UTC di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per l’esaclorobenzene.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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ALLEGATO
Nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, nella quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni») della voce esaclorobenzene è aggiunto il testo seguente:
«Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica all’esaclorobenzene presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).».
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