Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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della Commissione del 21 agosto 2017 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Articolo 1 Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva 2,4-DB è rinnovata come specificato nell'allegato I.
Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3 Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2017.
GUUE L216/15 del 22.08.2017
Entrata in vigore: 11.09.2017
Applicazione: 01.11.2017
...
Allegato I
Nome comune numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC | Purezza (1) | Data di approvazione | Scadenza dell'approvazione | Disposizioni specifiche |
2,4-DB N. CAS 94-82-6 N. CIPAC 83 |
Acido 4-(2,4-diclorofenossi) butirrico |
≥ 940 g/kg Impurità: Fenoli liberi (espressi in 2,4-diclorofenolo (2,4-DCP)]: max. 15 g/kg. Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorinati (equivalenti tossici (TEQ) della TCDD): max. 0,01 mg/kg. |
1° novembre 2017 | 31 ottobre 2032 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione: - degli operatori e dei lavoratori; - dei consumatori da prodotti di origine animale; - dei mammiferi selvatici; - degli organismi del terreno non bersaglio; - degli organismi acquatici; - delle piante terrestri non bersaglio. Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione del rischio |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
Allegato II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) nella parte A è soppressa la voce 47 relativa al 2,4-DB;
2) nella parte B è inserita la voce seguente:
Numero |
Nome comune numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC | Purezza (1) | Data di approvazione | Scadenza dell'approvazione | Disposizioni specifiche |
116 | 2,4-DB N. CAS 94-82-6 N. CIPAC 83 |
Acido 4-(2,4-diclorofenossi) butirrico | ≥ 940 g/kg Impurità: Fenoli liberi (espressi in 2,4-diclorofenolo (2,4-DCP)]: max. 15 g/kg. Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorinati (equivalenti tossici (TEQ) della TCDD): max. 0,01 mg/kg. |
1° novembre 2017 | 31 ottobre 2032 | Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione: - degli operatori e dei lavoratori; - dei consumatori da prodotti di origine animale; - dei mammiferi selvatici; - degli organismi del terreno non bersaglio; - degli organismi acquatici; - delle piante terrestri non bersaglio. Se del caso, le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione del rischio |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
Collegati:
Regolamento delegato (UE) 2021/805 della Commissione dell’8 marzo 2021 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024