Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova
GU L 2024/1141 del 19.4.2024
Entrata in vigore: 09.05.2024
L’allegato, punto 3), lettera a), punto iv, numero 1), si applica a decorrere dal 9 novembre 2024.
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Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il marchio di identificazione sui prodotti di origine animale può continuare a recare le abbreviazioni di «Comunità europea» di cui all’allegato II, sezione I, parte B, punto 8, del regolamento (CE) n. 853/2004, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2028 e i prodotti di origine animale recanti tali marchi di identificazione apposti prima di detta data possono rimanere sul mercato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’allegato, punto 3), lettera a), punto iv, numero 1), si applica a decorrere dal 9 novembre 2024.
Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consig...