Slide background
Slide background




Decreto 19 febbraio 2024

ID 21575 | | Visite: 1240 | Gas tossiciPermalink: https://www.certifico.com/id/21575

Decreto 19 febbraio 2024

Decreto 19 febbraio 2024 / Revisione patenti abilitative (quinquennale) gas tossici 2019

ID 21575 | 25.03.2024

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019.

(GU n.71 del 25.03.2024)

...

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l’art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l’art. 7, lettera c), che demanda alle regioni l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l’art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d) , a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale 20 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 13, del 17 gennaio 2023, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018;

Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l’«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria;

Considerato che gli addetti all’impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;

Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell’art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019.

_______

L’impiego dei gas tossici è regolamentato dal Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147 emanato in applicazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 novembre 1926, n. 1848) per la tutela della pubblica incolumità.

Tale normativa prevede procedure autorizzative riguardo all’acquisto, alla custodia e alla vendita; tali autorizzazioni sono concesse dalle Unità sanitarie locali per gli aspetti di sicurezza sanitaria e dalle Autorità di Polizia per considerazioni più generali di pubblica incolumità.

Agli effetti dell'Art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è considerato "gas tossico":

- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;

- qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

All'Art. 46, è fatto obbligo al titolare della licenza (Art. 42) e al direttore tecnico (Artt. 40 e 41), sotto la loro “personale e diretta responsabilità":

- “di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il pericolo;
- di vigilare che nei locali adiacenti o comunque prossimi a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico, o per i quali non sia stata ritenuta necessaria l' evacuazione, non sorgano, durante detta utilizzazione, pericoli dipendenti dal gas tossico, e di attuare prontamente, nel caso, le misure cautelative occorrenti;
- di tenere debitamente custodite le sostanze occorrenti per la produzione del gas tossico, e, se si tratta di gas compressi o liquefatti o di liquidi, di tenere debitamente custoditi i relativi recipienti;
- di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati per la produzione del gas tossico, prima ancora che si effettui la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas stesso. Resta comunque vietata l'immissione di detti residui nelle fogne domestiche e in quelle cittadine, nei cunicoli, nei corsi d'acqua, o negli specchi d'acqua, se si tratta di operazioni nell'ambito portuale, prima che essi siano stati resi innocui”.
Inoltre è fatto obbligo di “curare che il proprio personale abilitato, adibito alla esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico:
- usi nelle manipolazioni del gas tossico le cautele necessarie;
- sia diffidato: ad entrare nei locali nei quali viene utilizzato il gas tossico se non per gruppi di due persone; a tenersi costantemente munito, durante tutta l'utilizzazione del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro l'azione tossica del gas; a non rimanere nei locali di cui sopra, che il tempo strettamente necessario”.
In particolare spetta al direttore tecnico:
- “di non consentire la rioccupazione dei locali nei quali venne utilizzato il gas tossico e degli altri per i quali fu ritenuta necessaria l'evacuazione, se non quando sia cessata ogni possibilità di danno per le persone. Il consenso deve risultare da una sua formale dichiarazione scritta, da trattenersi dall'autorità che ha rilasciato la licenza;
- di tenere nota, nel ‘foglio delle operazioni’, delle varie operazioni effettuate durante l'utilizzazione del gas tossico e di restituire, ad operazioni ultimate, detto foglio all'autorità di cui alla lettera precedente”.

Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147
...
Art. 35 Revisione delle patenti di abilitazione.

Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici A tal fine i titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di notificare alla prefettura, che ha proceduto al rilascio della patente, ogni cambiamento di domicilio.

Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare, alla detta prefettura, la patente di abilitazione unitamente ai documenti indicati ai numeri 3 e 4 dell'art. 27 e di data non anteriore a due mesi.

Il prefetto, qualora dall'esame dei documenti e dalle informazioni assunte risultino le condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, restituisce la patente con un visto attestante l'eseguita revisione.

In ogni tempo, così il Ministero dell'interno, come i prefetti, possono di ufficio fare obbligo al titolare della patente di abilitazione di sottoporsi a speciale revisione per accertare se esso possiede tutti i requisiti prescritti. 

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 19 febbraio 2024.pdf)Decreto 19 febbraio 2024
 
IT1459 kB161

Tags: Chemicals Gas tossici

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Rapporto ISTISAN 24 13
Set 16, 2024 324

Rapporto ISTISAN 24/13 - Laboratori Nazionali di Riferimento metalli negli alimenti

Rapporto ISTISAN 24/13 - Laboratori Nazionali di Riferimento metalli e i composti azotati negli alimenti e nei mangimi ID 22560 | 16.09.2024 / In allegato Rapporto ISTISAN 24/13 - XII workshop dei Laboratori Nazionali di Riferimento per i metalli e i composti azotati negli alimenti e nei mangimi,… Leggi tutto
Complying with CLP when making or importing candles
Set 12, 2024 277

Complying with CLP when making or importing candles

Complying with CLP when making or importing candles ID 22544 | 12.09.2024 ECHA August 2024 A company based in the EU/EEA who makes or imports candles (including wax melts) needs to be aware that they may have legal obligations under EU chemicals regulations, and they need to consider these… Leggi tutto
ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle
Set 11, 2024 325

ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle

ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle 2014 ID 22540 | 11.09.2024 / In allegato Il presente documento descrive le prescrizioni previste dal regolamento REACH per gli utilizzatori a valle. Esso fa parte di una serie di documenti d'orientamento redatti allo scopo di assistere tutte le parti… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 81843

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto