Slide background
Slide background




Circolare Min. Salute n. 38518 del 07.08.2015

ID 14150 | | Visite: 1301 | Legislazione cosmeticiPermalink: https://www.certifico.com/id/14150

Circolare Min. Salute n. 38518 del 07.08.2015

Sorveglianza sul mercato dei prodotti cosmetici ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009 - Indicazioni alla Persona responsabile sui prodotti per le unghie

Lo scrivente ufficio ha svolto attività di controllo sul mercato volta e verificare il livello di conformità alla normativa vigente di alcune tipologie di prodotti per le unghie.

Con riferimento agli esiti di tali controlli condotti sui “prodotti per le unghie” si ritiene opportuno indirizzare alle Persone Responsabili dei prodotti sottoposti a controllo alcune raccomandazioni.

In particolare, si rappresenta che, come definito nel Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, la persona responsabile garantisce che per i prodotti cosmetici immessi sul mercato sia stata effettuata la valutazione della sicurezza e che solo i prodotti risultati conformi all’art. 3 siano effettivamente messi a disposizione sul mercato.

Come specificato nell’art. 3 del citato regolamento, i prodotti cosmetici sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto di presentazione, etichettatura, istruzioni per l’uso e l’eliminazione, e qualsiasi altra indicazione o informazione fornita da parte della persona responsabile.

A causa delle caratteristiche tossicologiche di alcuni ingredienti presenti nella formulazione di vari prodotti per le unghie, la sicurezza nell’uso di tali prodotti cosmetici dipende in ampia misura da una gestione responsabile del rischio associato al prodotto, comprendente le avvertenze e le indicazioni dettagliate per l’uso specificato in etichetta o nel foglio illustrativo.

Si raccomanda, pertanto, al fine di permettere ai consumatori di essere informati così come agli operatori professionali di informare i loro consumatori sui possibili effetti negativi connessi all'applicazione di certi prodotti, ed al fine di ridurre i rischi di danno alla salute, che le necessarie avvertenze e le modalità di utilizzo siano riportate chiaramente nelle relative etichette.

Occorre altresì che la persona responsabile valuti, sulla base dell’analisi dei rischi connessi ad un’eventuale auto applicazione da parte dei consumatori, la necessità che tali prodotti siano destinati ad un uso esclusivamente professionale, specialmente in funzione della loro composizione e della presenza di ingredienti specificamente regolamentati negli allegati da III al VI al Regolamento (CE) n. 1223/2009.

Pertanto ogni PR è tenuta a verificare che le informazioni trasmesse agli utilizzatori finali attraverso l’etichetta siano complete ed esaustive con particolare riferimento alle modalità di utilizzo e alle misure di controllo verso tutte le possibili vie di esposizione al prodotto per permetterne un utilizzo sicuro, tenuto conto delle capacità di comprensione delle informazioni da parte di tutti i possibili consumatori.

Con particolare attenzione devono essere riportati in etichetta: la funzione del prodotto, l’elenco completo ed esatto degli ingredienti, (da riportare, ove previsto, secondo la nomenclatura INCI), la data di scadenza e le condizioni di conservazione, le avvertenze e le precauzioni particolari per l’impiego obbligatorie definite negli allegati dal III al VI del Regolamento (CE) n. 1223/2009, l’eventuale limitazione “solo per uso professionale”.

E’ compito del valutatore della sicurezza determinare quali avvisi o istruzioni per l’uso, in aggiunta a quelli obbligatori elencati negli allegati da III a VI del Regolamento (CE) n. 1223/2009, devono essere inseriti in etichetta per garantire l’uso sicuro del prodotto, valutando caso per caso, e tenendo conto di quanto previsto dall’art. 19 del regolamento medesimo. In particolare devono essere fornite adeguate e dettagliate istruzioni per l’uso dei prodotti con riferimento, se del caso, ai tempi e modi di asciugatura/polimerizzazione dei prodotti.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, il CLP, all’art. 1 comma 5, esclude dal proprio campo di applicazione i prodotti cosmetici finiti come destinati all’utilizzatore finale. Pertanto per i cosmetici non vige l’obbligo di inserire in etichetta i pittogrammi di pericolo descritti nel regolamento CLP, e precedentemente regolamentati nella direttiva 1999/45/CE relativa ai preparati pericolosi.

Peraltro per i prodotti già messi a disposizione sul mercato e per quelli da immettere sul mercato che riportano in etichetta i pittogrammi di pericolo come elencati dal regolamento CLP, la Persona Responsabile, al fine di evitare il contrasto con l’art. 3 del regolamento cosmetici, è tenuta a:

I. verificare, sulla base dei contenuti della “Valutazione della sicurezza”, Parte B della “Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico”, se il prodotto cosmetico in questione risulta effettivamente un prodotto pericoloso; in tale caso la PR deve richiamare e/o ritirare il prodotto dal mercato, dandone comunicazione alla Autorità competente, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1223/2009;

II. oppure, verificare se i pittogrammi di pericolo sono stati utilizzati come una particolare forma di comunicazione di informazioni relative al prodotto; in questo ultimo caso la PR è tenuta ad esplicitare sotto forma di testo, chiaro e leggibile, le avvertenze e modalità di uso opportune per garantire la sicurezza del prodotto, eliminando i pittogrammi di pericolo.

Al fine di assicurare un uso sicuro del prodotto cosmetico, nel definire il contenuto dell’etichetta del cosmetico la Persona Responsabile deve tenere in considerazione e rispettare le conclusioni della valutazione della sicurezza, come riportate nel documento “Valutazione della sicurezza” Parte B della “Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico” (Annex I del Regolamento (CE) n. 1223/2009), considerando che la sicurezza del prodotto cosmetico deve essere valutata secondo le normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso e che se il prodotto non risulta in tal senso sicuro non è conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 e non può essere commercializzato.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare Min. Salute n. 38518 del 07.08.2015.pdf)Circolare Min. Salute n. 38518 del 07.08.2015
 
IT106 kB335

Tags: Chemicals Cosmetici

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Rapporto ISTISAN 24 13
Set 16, 2024 55

Rapporto ISTISAN 24/13 - Laboratori Nazionali di Riferimento metalli negli alimenti

Rapporto ISTISAN 24/13 - Laboratori Nazionali di Riferimento metalli e i composti azotati negli alimenti e nei mangimi ID 22560 | 16.09.2024 / In allegato Rapporto ISTISAN 24/13 - XII workshop dei Laboratori Nazionali di Riferimento per i metalli e i composti azotati negli alimenti e nei mangimi,… Leggi tutto
Complying with CLP when making or importing candles
Set 12, 2024 80

Complying with CLP when making or importing candles

Complying with CLP when making or importing candles ID 22544 | 12.09.2024 ECHA August 2024 A company based in the EU/EEA who makes or imports candles (including wax melts) needs to be aware that they may have legal obligations under EU chemicals regulations, and they need to consider these… Leggi tutto
ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle
Set 11, 2024 122

ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle

ECHA Orientamenti per gli utilizzatori a valle 2014 ID 22540 | 11.09.2024 / In allegato Il presente documento descrive le prescrizioni previste dal regolamento REACH per gli utilizzatori a valle. Esso fa parte di una serie di documenti d'orientamento redatti allo scopo di assistere tutte le parti… Leggi tutto
Set 01, 2024 156

Regolamento delegato (UE) 2024/908

Regolamento delegato (UE) 2024/908 ID 22498 | 01.09.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/908 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero e il nome dei gruppi permanenti di esperti… Leggi tutto
Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020 2022   Relazione annuale 2022
Ago 23, 2024 126

Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020/2022 - Relazione annuale 2022

Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020/2022 - Relazione annuale 2022 ID 22459 | 23.08.2024 / In allegato La presente relazione annuale del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP)1, illustra i risultati dei controlli ufficiali effettuati nel corso del 2022 su tutta la filiera… Leggi tutto
Ago 13, 2024 365

Rettifica regolamento (UE) 2024/1328

Rettifica regolamento (UE) 2024/1328 - 13.08.2024 ID 22426 | 13.08.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 80342

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto