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Decisione di esecuzione (UE) 2025/113

ID 23348 | | Visite: 689 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/23348

Decisione di esecuzione  UE  2025 113

Decisione di esecuzione (UE) 2025/113 / Formato trasmissione dati incidenti rilevanti sostanze pericolose

ID 23348 | 24.01.2025 / In allegato

Decisione di esecuzione (UE) 2025/113 della Commissione, del 23 gennaio 2025, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione 

GU L 2025/113 del 24.1.2025

Applicazione dal 1° gennaio 2027

Abrogazione decisione di esecuzione 2014/896/UE a decorrere dal 31 dicembre 2026.

_____________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 21, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2012/18/UE (di seguito «la direttiva») impone agli Stati membri di trasmettere una relazione sull’attuazione della direttiva entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, usando il modulo apposito che figura nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione.

(2) La Commissione ha elaborato un modulo apposito che figura nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/896/UE e stabilisce le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ai fini della relazione sull’attuazione della direttiva.

(3) L’analisi del primo periodo di riferimento, compreso tra il 1° giugno 2015 e il 31 dicembre 2018, ha dimostrato che il modulo apposito usato dagli Stati membri dovrebbe essere semplificato per assicurare la massima accuratezza e comparabilità delle informazioni, per consentire alla Commissione di valutare meglio l’efficacia della prevenzione degli incidenti industriali e di rendere pubbliche informazioni più pertinenti. A tal fine è opportuno aggiornare il modulo apposito e rivedere di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/896/UE.

(4) Il prossimo periodo di riferimento basato sul modulo aggiornato dovrebbe essere quello compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2026. Gli Stati membri dovrebbero comunicare le informazioni alla Commissione entro il 30 settembre 2027.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2012/18/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per trasmettere le informazioni sull’attuazione della direttiva 2012/18/UE a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, della stessa, gli Stati membri usano il modulo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione 2014/896/UE è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2026.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2027.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

__________

Allegato

che stabilisce il modulo per la trasmissione dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2012/18/UE

.

INFORMAZIONI GENERALI

 

1.1

Indicare quando è stato effettuato l’ultimo aggiornamento delle informazioni sugli stabilimenti ai fini dell’inserimento nella banca dati eSPIRS.

 

Data da eSPIRS (aa/mm/gg):

 

Considerazioni degli Stati membri (max. 6 000 parole)

 

2.

RAPPORTI DI SICUREZZA (ARTICOLO 10 DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE)

Periodo di riferimento

2.1

Tutti gli stabilimenti di soglia superiore tenuti a presentare un rapporto di sicurezza durante il periodo di riferimento hanno ottemperato a quest’obbligo? In caso di risposta negativa, indicare quali:

 

 

2.1.1

Al termine del periodo di riferimento, quanti stabilimenti di soglia superiore non hanno presentato un rapporto di sicurezza, nonostante fosse obbligatorio? (numero di stabilimenti)

 

2.2

Tutti i rapporti di sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore che avevano quest’obbligo durante il periodo di riferimento sono stati aggiornati nei cinque anni precedenti? In caso di risposta negativa, indicare quali:

 

 

2.2.1

Al termine del periodo di riferimento, quanti stabilimenti di soglia superiore tenuti ad aggiornare il rapporto di sicurezza entro cinque anni non hanno ottemperato a quest’obbligo? (numero di stabilimenti)

 

Considerazioni degli Stati membri (max. 6 000 parole)

 

3.

PIANI DI EMERGENZA (ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE)

Periodo di riferimento

 

3.1

Al termine del periodo di riferimento, quanti stabilimenti di soglia superiore non dispongono di un piano di emergenza esterno, nonostante sia obbligatorio? (numero di stabilimenti, esclusi gli stabilimenti di cui al punto 3.2)

 

3.2

Al termine del periodo di riferimento, per quanti stabilimenti di soglia superiore le autorità hanno deciso che non era necessario predisporre un piano di emergenza esterno? (numero di stabilimenti, esclusi gli stabilimenti di cui al punto 3.1)

 

3.3

I piani di emergenza esterni sono stati sperimentati nei tre anni precedenti la fine del periodo di riferimento per tutti gli stabilimenti di soglia superiore? In caso di risposta negativa, in quanti stabilimenti il piano di emergenza esterno non è stato sperimentato? (numero di casi)

 

Considerazioni degli Stati membri (max. 6 000 parole)

 

4.

INFORMAZIONI SULLE MISURE DI SICUREZZA (ARTICOLO 14 E ALLEGATO V DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE)

Anno di riferimento

 

4.1

A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2012/18/UE le informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante sono state messe attivamente a disposizione del pubblico nei cinque anni precedenti la fine del periodo di riferimento per tutti gli stabilimenti di soglia superiore? In caso di risposta negativa, per quanti stabilimenti di soglia superiore ciò non è stato fatto?

 

4.2

Nel corso del periodo di riferimento, in quanti stabilimenti si ritiene che potrebbero verificarsi incidenti rilevanti con effetti transfrontalieri? (numero di stabilimenti)

 

Considerazioni degli Stati membri (max. 6 000 parole)

 

5.

ISPEZIONI (ARTICOLO 20 DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE)

Periodo di riferimento

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

5.1

Nel corso del periodo di riferimento, quanti stabilimenti di soglia inferiore soggetti a obbligo di ispezione (a norma dell’articolo 20, paragrafi 4, 6 e 8, della direttiva 2012/18/UE) non sono stati ispezionati? (numero di stabilimenti)

 

5.2

Nel corso del periodo di riferimento, quanti stabilimenti di soglia superiore soggetti a obbligo di ispezione (a norma dell’articolo 20, paragrafi 4, 6 e 8, della direttiva 2012/18/UE) non sono stati ispezionati? (numero di stabilimenti)

 

Considerazioni degli Stati membri (max. 6 000 parole)

 

6.

DIVIETO DI ESERCITARE L’ATTIVITÀ, SANZIONI E ALTRI STRUMENTI COERCITIVI (ARTICOLI 19 E 28 DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE)

Periodo di riferimento

 

 

6.1

Nel corso del periodo di riferimento, a quanti stabilimenti, impianti o depositi o parte di essi è stata vietata l’attività o l’avvio dell’attività? (numero di stabilimenti)

 

Considerazioni degli Stati membri (max. 6 000 parole)

 

7.

ALTRE INFORMAZIONI FACOLTATIVE

 

7.1

Se del caso, qualsiasi normativa analoga alle disposizioni della direttiva Seveso (in termini di notifica di attività, gestione della sicurezza, rapporti di sicurezza, informazione del pubblico, piani di emergenza e ispezioni), qualsiasi normativa (ad esempio disposizioni generali vincolanti ecc.) applicata agli impianti e alle attività non contemplati dalla direttiva 2012/18/UE (ad esempio condotte, porti, scali ferroviari di smistamento, impianti offshore, esplorazione del gas, sfruttamento di minerali e idrocarburi ecc.) e le buone pratiche pertinenti. (testo libero)

 

 

7.1.1

Condotte (testo libero):

 

 

7.1.2

Scali ferroviari di smistamento (testo libero):

 

 

7.1.3

Porti (testo libero):

 

 

7.1.4

Depositi temporanei (testo libero):

 

 

7.1.5

Impianti offshore, comprese piattaforme di gassificazione (testo libero):

 

 

7.1.6

Esplorazione del gas (testo libero):

 

 

7.1.7

Sfruttamento di minerali e idrocarburi (testo libero):

 

 

7.1.8

Atti dolosi (testo libero):

 

 

7.1.9

Batterie (testo libero):

 

 

7.1.10

Aeroporti (testo libero):

 

 

7.1.11

Idrogeno (testo libero):

 

 

7.1.12

Cibersicurezza e sicurezza industriale (testo libero):

 

 

7.1.13

Altro (testo libero):

 

7.2

Osservazioni relative alle conseguenze dell’esistenza di disposizioni diverse per gli impianti di soglia superiore e per quelli di soglia inferiore:

 

7.3

Osservazioni relative alla qualità dell’attuazione e ai vari aspetti dell’attuazione (compresi effetti domino, rapporti di sicurezza, piani di emergenza, controllo dell’urbanizzazione, misure di sicurezza, ispezioni, divieti/sanzioni e accesso alla giustizia):

 

7.4

Osservazioni relative alle difficoltà di attuazione:

 

7.5

Come vengono diffusi gli insegnamenti tratti (testo libero, URL ecc.)?

 

7.6

Osservazioni relative al sostegno all’attuazione fornito dalla Commissione europea:

 

...

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Tags: Chemicals Rischio Incidente Rilevante

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