Articolo 3 Condizioni di importazione regolamento UE n. 284/2011
1. Gli utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari o provenienti dalla Cina e da Hong Kong sono importati negli Stati membri soltanto se l’importatore presenta all’autorità competente, per ogni partita, una dichiarazione, debitamente compilata, attestante la sua conformità ai requisiti relativi al rilascio di amine aromatiche primarie e di formaldeide indicati rispettivamente nell’allegato V, parte A e nell’allegato II, sezione A, della direttiva 2002/72/CE.(*)
2. Un modello della dichiarazione di cui al paragrafo 1 è riportato nell’allegato del presente regolamento. La dichiarazione è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale la partita è importata.
3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da un rapporto di laboratorio che contiene:
a) per quanto riguarda gli utensili per cucina in poliammide, risultati di analisi che dimostrano che essi non rilasciano amine aromatiche primarie in quantità rilevabili in prodotti alimentari o simulanti di prodotti alimentari. Il limite di rilevazione è riferito alla somma delle amine aromatiche primarie. Ai fini dell’analisi, il limite di rilevazione per le amine aromatiche primarie è fissato a 0,01 mg/kg di prodotti alimentari o simulanti di prodotti alimentari;
b) per quanto riguarda gli utensili per cucina in melammina, risultati di analisi che dimostrano che essi non rilasciano formaldeide in quantità superiore a 15 mg/kg di prodotti alimentari.
4. L’autorità competente indica nella dichiarazione riportata nell’allegato del presente regolamento se le merci possono o no essere immesse in libera pratica, secondo che siano o no conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 2002/72/CE, di cui al paragrafo 1.