Fatto
1. Con sentenza in data 29.10.2024 la Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona che aveva dichiarato A.A. e B.B. colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (per entrambi il reato di cui agli artt. 113, 589, commi 1 e 2, cod. pen., 40, commi 1 e 2, cod. pen. e per il solo A.A. plurime violazioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, li aveva condannati entrambi alla pena di mesi otto di reclusione per il primo reato e solo il A.A. anche alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda per i restanti reati, concedendo altresì agli stessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A. in ordine ai reati sub 1) , 2) e 3) del procedimento riunito n. 1037/16 perché estinti per intervenuta prescrizione e per l'effetto ha ridotto la pena inflitta a A.A. a mesi otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Ad entrambi gli imputati, (nella rispettiva qualità, B.B., di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante nonché R.S.P.P. pro tempore della Frigo Genova Srl e, A.A., di consigliere di amministrazione della suddetta società) entrambi quali datori di lavoro e dirigenti di C.C., è contestato di aver cagionato il decesso di quest'ultimo, magazziniere presso l'unità locale della società sita in Vado Ligure, per colpa consistita in particolare nell'inosservanza delle norme di cui all'art. 15 lett. c) e d) D.Lgs. n. 81 del 2008, ossia nell'omessa eliminazione o riduzione dei rischi e nell'omessa organizzazione del metodo di lavoro in modo da ridurre i rischi sulla salute dei lavoratori.
Al solo A.A., nella sua qualità, venivano contestate le contravvenzioni di cui agli artt. 69, 71, 87, 105, 107, 111, 162 e 163 d.lgs. n. 81 del 2008.
3. Dalla ricostruzione effettuata dalle sentenze di merito i fatti Oggetto del giudizio possono essere così riassunti.
In data 7.10.2014 C.C., dovendo prelevare della merce stoccata sugli scaffali all'interno di una delle celle frigorifere del magazzino, non disponendo di un sistema di gestione della merce che ne consentisse l'individuazione automatica, si arrampicava lungo i montanti di una scaffalatura e veniva travolto dal crollo accidentale di un bancale di merce refrigerata decedendo dopo un'ora per asfissia meccanica violenta.
Sulla base delle testimonianze rese dai colleghi intervenuti per primi e dall'esame dei luoghi è stato accertato che l'C.C., arrampicatosi ad una quota di circa otto metri, mentre stava controllando ed aggiustando un bancale di seppie surgelate, utilizzando quale piano di calpestio la superficie del bancale sottostante, nella colonna a fianco, si era ad esso tenuto fino a che lo stesso si era ribaltato e lo aveva travolto dato che si trovava ad un livello inferiore.
Del pari si accertava che le celle frigorifere di cui si componeva l'unità locale di V venivano utilizzate per lo stoccaggio in conto terzi di merci surgelate conservate ad una temperatura di 24 gradi sotto zero; le merci venivano confezionate in unità di carico costituite da bancali di legno e dalle scatole dei prodotti, avvolte da un film plastico ed impilate sulle scaffalature; in base alla propria necessità il proprietario delle merci ne chiedeva l'estrazione alla Frigo Genova Srl e le riceveva tramite vettore.
Si ricostruiva che, in fase di prelievo, gli operatori della Frigo Genova Srl potevano consultare un database nel quale, tuttavia, era indicato unicamente, a differenza di quanto avveniva presso l'altra unità locale di B, il numero della cella e non anche la posizione esatta dei singoli bancali sulle scaffalature, mentre i codici alfanumerici identificativi della merce venivano riportati unicamente su un foglio delle dimensioni "A4" apposto sulla parete frontale del bancale.
In sintesi, non erano state approntate le misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio prevedibile che il lavoratore si arrampicasse, tanto più se si considerava che la conformazione dei bancali permetteva una facile scalata tanto che il giorno dell'incidente i colleghi si erano arrampicati proprio per raggiungere il corpo dell'C.C.
Sulla base di tale piattaforma probatoria, ed esclusa l'abnormità della condotta del lavoratore, il giudice di primo grado ha ritenuto la penale responsabilità di entrambi gli imputati per la mancata adozione di un sistema che consentisse lo svolgimento delle operazioni in quota in sicurezza.
Il giudice d'appello ha confermato l'impianto logico-motivatorio della sentenza di primo grado, riformandola unicamente con riguardo ai reati contravvenzionali estinti per prescrizione con conseguente riduzione della pena inflitta a A.A.
4. Avverso la sentenza d'appello entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deducono ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mancanza e l'illogicità della motivazione in combinato disposto con la violazione di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. relativamente all'erronea applicazione della legge penale sostanziale nella corretta interpretazione e applicazione dell'art. 589 cod. pen.
Si censura la sentenza impugnata in quanto non ha voluto confrontarsi con le singole doglianze mosse in ordine al fatto che non era prassi scalare le scaffalature e che i cartelli apposti sulla merce erano visibili, così incorrendo in un palese vizio motivazionale non tenendo conto del fatto che dalle testimonianze assunte non emerge la prova che vi fosse tale prassi ed emerge invece che i cartelli apposti frontalmente sulla merce erano leggibili.
Inoltre, la Corte di merito non si è confrontata con il thema decidendum riguardante la responsabilità del lavoratore nella causazione dell'evento avendo risposto con frasi di stile.
Con il secondo motivo deducono ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mancanza e l'illogicità della motivazione in combinato disposto con la violazione di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. relativamente all'erronea applicazione della legge penale sostanziale nella corretta interpretazione e applicazione dell'art. 589 cod. pen. relativamente alla posizione di garanzia di A.A. Si censura la sentenza impugnata in ordine all'affermazione della penale responsabilità di A.A., in qualità di membro del Consiglio di amministrazione, atteso che non risulterebbero deleghe validamente conferite e non si sarebbe tenuto conto che B.B. era responsabile per la sicurezza. Si assume che la Corte di merito non ha fornito alcun riscontro motivazionale sul punto così riverberandosi il vizio anche in una erronea applicazione della legge penale.