Featured

Cassazione Penale Sez. 4 del 07 agosto 2025 n. 29235

CP Sez. 4 del 07 agosto 2025 n. 29235 / Decesso del lavoratore travolto dal crollo di un bancale. Condanna per omessa gestione del rischio

CP Sez. 4 del 07 agosto 2025 n. 29235 / Decesso del lavoratore travolto dal crollo di un bancale. Condanna per omessa gestione del rischio

ID 24495 | 28.08.2025 / In allegato

Cassazione Penale Sez. 4 del 07 agosto 2025 n. 29235
Decesso del lavoratore travolto dal crollo di un bancale. Condanna dei vertici della Srl per omessa gestione del rischio

Fatto

1. Con sentenza in data 29.10.2024 la Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona che aveva dichiarato A.A. e B.B. colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (per entrambi il reato di cui agli artt. 113, 589, commi 1 e 2, cod. pen., 40, commi 1 e 2, cod. pen. e per il solo A.A. plurime violazioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, li aveva condannati entrambi alla pena di mesi otto di reclusione per il primo reato e solo il A.A. anche alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda per i restanti reati, concedendo altresì agli stessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A. in ordine ai reati sub 1) , 2) e 3) del procedimento riunito n. 1037/16 perché estinti per intervenuta prescrizione e per l'effetto ha ridotto la pena inflitta a A.A. a mesi otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ad entrambi gli imputati, (nella rispettiva qualità, B.B., di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante nonché R.S.P.P. pro tempore della Frigo Genova Srl e, A.A., di consigliere di amministrazione della suddetta società) entrambi quali datori di lavoro e dirigenti di C.C., è contestato di aver cagionato il decesso di quest'ultimo, magazziniere presso l'unità locale della società sita in Vado Ligure, per colpa consistita in particolare nell'inosservanza delle norme di cui all'art. 15 lett. c) e d) D.Lgs. n. 81 del 2008, ossia nell'omessa eliminazione o riduzione dei rischi e nell'omessa organizzazione del metodo di lavoro in modo da ridurre i rischi sulla salute dei lavoratori.

Al solo A.A., nella sua qualità, venivano contestate le contravvenzioni di cui agli artt. 69, 71, 87, 105, 107, 111, 162 e 163 d.lgs. n. 81 del 2008.

3. Dalla ricostruzione effettuata dalle sentenze di merito i fatti Oggetto del giudizio possono essere così riassunti.

In data 7.10.2014 C.C., dovendo prelevare della merce stoccata sugli scaffali all'interno di una delle celle frigorifere del magazzino, non disponendo di un sistema di gestione della merce che ne consentisse l'individuazione automatica, si arrampicava lungo i montanti di una scaffalatura e veniva travolto dal crollo accidentale di un bancale di merce refrigerata decedendo dopo un'ora per asfissia meccanica violenta.

Sulla base delle testimonianze rese dai colleghi intervenuti per primi e dall'esame dei luoghi è stato accertato che l'C.C., arrampicatosi ad una quota di circa otto metri, mentre stava controllando ed aggiustando un bancale di seppie surgelate, utilizzando quale piano di calpestio la superficie del bancale sottostante, nella colonna a fianco, si era ad esso tenuto fino a che lo stesso si era ribaltato e lo aveva travolto dato che si trovava ad un livello inferiore.

Del pari si accertava che le celle frigorifere di cui si componeva l'unità locale di V venivano utilizzate per lo stoccaggio in conto terzi di merci surgelate conservate ad una temperatura di 24 gradi sotto zero; le merci venivano confezionate in unità di carico costituite da bancali di legno e dalle scatole dei prodotti, avvolte da un film plastico ed impilate sulle scaffalature; in base alla propria necessità il proprietario delle merci ne chiedeva l'estrazione alla Frigo Genova Srl e le riceveva tramite vettore.

Si ricostruiva che, in fase di prelievo, gli operatori della Frigo Genova Srl potevano consultare un database nel quale, tuttavia, era indicato unicamente, a differenza di quanto avveniva presso l'altra unità locale di B, il numero della cella e non anche la posizione esatta dei singoli bancali sulle scaffalature, mentre i codici alfanumerici identificativi della merce venivano riportati unicamente su un foglio delle dimensioni "A4" apposto sulla parete frontale del bancale.

In sintesi, non erano state approntate le misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio prevedibile che il lavoratore si arrampicasse, tanto più se si considerava che la conformazione dei bancali permetteva una facile scalata tanto che il giorno dell'incidente i colleghi si erano arrampicati proprio per raggiungere il corpo dell'C.C.

Sulla base di tale piattaforma probatoria, ed esclusa l'abnormità della condotta del lavoratore, il giudice di primo grado ha ritenuto la penale responsabilità di entrambi gli imputati per la mancata adozione di un sistema che consentisse lo svolgimento delle operazioni in quota in sicurezza.

Il giudice d'appello ha confermato l'impianto logico-motivatorio della sentenza di primo grado, riformandola unicamente con riguardo ai reati contravvenzionali estinti per prescrizione con conseguente riduzione della pena inflitta a A.A.

4. Avverso la sentenza d'appello entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deducono ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mancanza e l'illogicità della motivazione in combinato disposto con la violazione di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. relativamente all'erronea applicazione della legge penale sostanziale nella corretta interpretazione e applicazione dell'art. 589 cod. pen.

Si censura la sentenza impugnata in quanto non ha voluto confrontarsi con le singole doglianze mosse in ordine al fatto che non era prassi scalare le scaffalature e che i cartelli apposti sulla merce erano visibili, così incorrendo in un palese vizio motivazionale non tenendo conto del fatto che dalle testimonianze assunte non emerge la prova che vi fosse tale prassi ed emerge invece che i cartelli apposti frontalmente sulla merce erano leggibili.

Inoltre, la Corte di merito non si è confrontata con il thema decidendum riguardante la responsabilità del lavoratore nella causazione dell'evento avendo risposto con frasi di stile.

Con il secondo motivo deducono ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. la mancanza e l'illogicità della motivazione in combinato disposto con la violazione di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. relativamente all'erronea applicazione della legge penale sostanziale nella corretta interpretazione e applicazione dell'art. 589 cod. pen. relativamente alla posizione di garanzia di A.A. Si censura la sentenza impugnata in ordine all'affermazione della penale responsabilità di A.A., in qualità di membro del Consiglio di amministrazione, atteso che non risulterebbero deleghe validamente conferite e non si sarebbe tenuto conto che B.B. era responsabile per la sicurezza. Si assume che la Corte di merito non ha fornito alcun riscontro motivazionale sul punto così riverberandosi il vizio anche in una erronea applicazione della legge penale.

Diritto

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, rispondendo - analoghe doglianze svolte in appello sui due temi della esistenza o meno della prassi di scalare le scaffalature da parte dei dipendenti e della visibilità dei cartelli affissi sui bancali, ha ritenuto che i mezzi messi a disposizione non fossero sufficienti a consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di prelievo della merce dalla cella frigorifera.

Il primo dato rilevante è che il software in uso presso l'unità di Vado Ligure consentiva solo l'individuazione della cella dove si trovavano le merci, ma non la collocazione all'interno della stessa (tenuto conto che le celle avevano dimensioni di campi da tennis) per cui, in mancanza di un sistema informatizzato, era il singolo lavoratore a dover individuare la collocazione della merce da prelevare.

Dalla lettura di entrambe le sentenze di merito, che essendo sostanzialmente conformi costituiscono un unico corpo motivazionale, si evince che il reperimento del prodotto era affidato ad un foglio affisso sul bancale ma anche tale operazione non risultava agevole tenuto conto che:

-la stessa fotografia riportata nella relazione del c.t. della difesa mostrava che i bancali erano riferibili a prodotti diversi;

-B.B. nel corso dell'interrogatorio ha riconosciuto che le scaffalature non erano contrassegnate da lettere o numeri e che i lavoratori segnavano il punto su un foglio o piantina, quindi con modalità empiriche;

-per i bancali siti al piano superiore, sia per l'altezza dal suolo che per la luce proveniente dalle lampade del soffitto che per la condensa, i cartelli non erano leggibili.

Tale sistema non eliminava pertanto il rischio che il singolo lavoratore si arrampicasse per individuare de visu la merce, anche perché gli strumenti messi a disposizione per salire in quota erano costituiti da un carrello con un braccio su cui manualmente andava montato un cestello che poteva operare solo con la presenza di due operatori, di cui uno ai comandi e l'altro sul cestello.

Mentre l'alternativa era costituita da un muletto azionabile da un solo operatore che consentiva di prelevare il bancale dallo scaffale e controllare la corrispondenza a quanto prelevato così da non garantire il rintraccio del prodotto richiesto.

Tale situazione aveva quindi condotto alla prassi di arrampicarsi alle scaffalature, prassi confermata dalle prove testimoniali ed implicitamente riconosciuta dalla stessa imputata B.B. nel corso del suo interrogatorio che, pur negando di esserne a conoscenza, ha tuttavia affermato che vi erano state delle diffide verbali ai lavoratori proprio in relazione a tale condotta.

Quanto all'asserita abnormità della condotta del lavoratore, va rilevato che in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284237).

Nella specie la Corte territoriale, facendo corretta applicazione di tale principio, ha escluso la ricorrenza di tale ipotesi tenuto conto che l'C.C. era un magazziniere e la condotta di arrampicarsi sugli scaffali era conseguenza delle difficoltà di individuazione dei bancali da prelevare e, pertanto, non era estranea.... all'area di rischio che il datore di lavoro era chiamato a governare.

2. Il secondo motivo è, del pari manifestamente infondato.

Va premesso che nelle società di capitali, gli obblighi relativi alla sicurezza del lavoro gravano su tutti i membri del consiglio di amministrazione che, pur in caso di delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, o di delega di gestione ex art. 2381 cod. civ., rispondono dell'evento lesivo che costituisca concretizzazione della totale assenza di procedimentalizzazione dell'attività lavorativa, quale espressione di una politica aziendale volta a subordinare al profitto le esigenze della sicurezza (Sez. 4, n. 40682 del 03/10/2024 Rv. 287206).

Nella specie, correttamente la Corte di merito ha ritenuto la responsabilità di A.A., senza che siano state individuate deleghe per la sicurezza (essendo del tutto estraneo al devolutum l'ulteriore tema introdotto con il ricorso per cassazione se tale delega non fosse stata invece quella conferita a B.B.) ed anzi essendo stato il medesimo indicato come il responsabile, anche di fatto, della sede di Vado Ligure dove si è verificato l'infortunio.

3. In conclusione i ricorsi, manifestamente infondati, vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,il 10 luglio 2025.

Allegati (Riservati) Abbonati Sicurezza Lavoro
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Cassazione Penale Sez. 4 del 07 agosto 2025 n. 29235) IT 64 kB 0

Articoli correlati Sicurezza Lavoro

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024