D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151

Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 / Consolidato 04.2025
ID 6056 | Update 14.04.2025 / In allegato
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1. Con decreto in data 06/10/2014, il GIP presso il Tribunale di Modena ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di soggetto da identificare per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. relativo ad un infortunio sul lavoro, avendo il P.M. richiedente rilevato che l'inchiesta sull'Infortunio non aveva evidenziato profili di colpa e il giudice ritenuto che il fatto non costituisce reato.
Il procedimento era stato instaurato a seguito della denuncia querela di C.F., la quale aveva esposto di essere sin dall'età di sei anni portatore di miopia, con correzione; di svolgere mansioni di operaia in una maglieria (la B.B. s.r.l. con sede in Carpi); di provvedere, in particolare, all'apposizione sui tessuti di termoadesivi con l'utilizzo di una pressa a caldo denominata LOTUS; di essere rimasta vittima di un incidente sul lavoro il giorno 15/02/2013, allorché, intenta ad utilizzare la macchina che aveva provveduto a chiudere, chinandosi a raccogliere un altro capo da trattare, veniva colpita dalla leva di movimentazione della stessa, a causa dell'Improvviso sganciamento del coperchio, riportando lesioni all'occhio destro, per frantumazione della lente correttiva; di avere saputo che anche altre colleghe avevano riscontrato il malfunzionamento del macchinario in fase di pressatura e di avere personalmente constatato detto malfunzionamento anche in un'altra occasione, senza però che in dette occasioni si producessero conseguenze. Concludeva chiedendo, tra l'altro, di essere informata in caso di archiviazione.
2. Avverso il decreto di archiviazione ha proposto ricorso per cassazione la querelante, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico con il quale ha dedotto violazione di norme processuali per omessa notifica alla p.o. della richiesta di archiviazione, avendo la stessa conosciuto dell'archiviazione, intervenuta già il 06/10/2014, su richiesta del P.M. in data 22/07/2014, solo in data 13/04/2015, come da attestazione allegata.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con memoria datata 26/02/2016, ha chiesto l'annullamento del decreto di archiviazione senza rinvio e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Modena, rilevando la nullità dello stesso per omesso avviso alla p.o. che ha fatto richiesta di riceverlo e che è stata, quindi, privata della facoltà di formulare opposizione alla archiviazione.

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(G.U. 28 giugno 1985 n. 151)
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