Diritto
1. I motivi di ricorso sono privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.
2. Il primo motivo invero, che deduce il comportamento abnorme ed eccentrico del lavoratore per avere proceduto in modo non corretto alla lavorazione sebbene adeguatamente formato e sulla base di modalità di esecuzione consuetudinarie, non tiene conto delle valutazioni operate dai giudici di merito in relazione alla omessa valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi connessi alla interferenza della sega a nastro con le mani del lavoratore, sulla base di metodica che richiedeva al dipendente di spingere manualmente i materiali da sottoporre al taglio verso il nastro".
Depone per la esclusione della interruzione del rapporto di causalità, pure in presenza della imprudente condotta del lavoratore (che nel caso in specie non è stata neppure accertata la giurisprudenza che esclude l'interruzione del rapporto di causalità quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presentì delle evidenti criticità (sez.4, n. 10265 del 17/1/2017, Meda, Rv.269255; n.22813 del 21/04/2015, palazzolo, Rv.263497; n.16888 del 7/02/2012, Pugliese, Rv.252373). Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez.F. n.32357 del 12/08/2010, Mazzei Rv.247996; n. 10123 del 15/01/2020, PG/Chironna, Rv. 278608 - 01). A questo proposito il giudice distrettuale ha adeguatamente evidenziato che la condotta lavorativa della persona offesa non era in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro in quanto, da un lato) la stessa non presentava profili di esorbitanza e di eccentricità rispetto alle mansioni allo stesso assegnate, in quanto si inseriva nel contesto finalistico della lavorazione cui era assegnato, e, dall'altro, che risultava evenienza del tutto prevedibile il fatto che si potesse realizzare una interferenza tra la sega a nastro e la mano dell'operatore in assenza dello specifico presidio di sicurezza "spingi pezzi" di cui, appunto, la macchina non era stata dotata, in violazione dell'art. 17, comma 1, lett.), D.Lgs.81/2008.
3. Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso, che attiene alla dimostrazione dell'assenza di colpa in capo al datore di lavoro, il quale aveva fornito al lavoratore una formazione professionale adeguata e aveva altresì proceduto ad indennizzare il lavoratore per il pregiudizio subito in base ad una assicurazione privata. Sul punto le argomentazioni difensive, oltre a risultare in fatto e meramente avversative, non deducono neppure un profilo di travisamento della provarsi limitano a valorizzare le capacità tecniche del dipendente e non affrontano il tema della omessa valutazione dei rischi e della mancata dotazione del macchinario di sistemi di protezione, e pertanto si presentano aspecifiche e prive di analisi censoria delle argomentazioni della sentenza impugnata.
4. Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso si presenta al pari inammissibile, avendo il giudice di appello, con motivazione logica e coerente sotto il profilo logico-giuridico, escluso che il fatto occorso potesse essere sussunto sotto il paradigma della particolare tenuità, tenuto conto del grado della colpa, della specifica violazione della disciplina infortunistica, della rilevanza delle lesioni occorse alla persona offesa e della complessiva gravità del fatto reato.
5. Parimenti (in relazione alla misura della pena applicata e alla esclusione di una pena non detentiva, il giudice di appello ha del tutto correttamente espresso p propria discrezionalità, non suscettibile di sindacato dinanzi al giudice di legittimità, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, alla gravità delle lesioni riportate dallo C.C., al grado della colpa e alla rilevanza del pericolo procurato dall'assenza di specifici presidi infortunistici.
6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro tremila in favore della Cassa Ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.