Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Lucca nei confronti di B.L. e di B.N. con la quale questi erano stati giudicati responsabili di incendio boschivo colposo (artt. 40, co. 2 e 423-bis cod. pen.), condannandoli alla pena di un anno di reclusione ciascuno, ed era stato mandato assolto il B.L. dal reato di cui agli artt. 28 e 55 d.lgs. n. 81/2008 mentre per il B.N., per il medesimo reato, era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione (altre statuizioni, qui non rilevanti, avevano attenuto al coimputato I.G.).
Sul gravame proposto dal B.N. e dal B.L., la Corte di Appello ha infatti mandato assolto il primo dal residuo reato, ritenendo che egli non avesse commesso il fatto, ed ha confermato ogni altra statuizione.
2. I fatti valutati dai giudici di merito sono stati ricostruiti nel modo che segue.
Il 6 settembre 2009 A.C., dipendente della Bea s.r.l., aveva provocato l'innesco dell'incendio di circa mille metri quadrati di bosco sito in località Ponte a Serraglio di Bagni di Luca. Ciò era accaduto perché il A.C., tagliando delle sbarre di ferro con una mola troncatrice, aveva fatto sprigionare delle scintille che avevano attinto dell'erba secca posta sul muro che delimitava da un lato il cantiere della Cooperativa Terra Uomini e Ambiente; erba che aveva preso fuoco.
Agli imputati in parola, il B.N. nella qualità di legale rappresentante della Bea s.r.l. e quindi datore di lavoro del A.C. (giudicato separatamente per l'imputazione di incendio boschivo colposo) e il B.L. quale responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro della società cooperativa a responsabilità limitata Terra Uomini e Ambiente e come tale soggetto obbligato alla redazione del POS, era stato ascritto di aver omesso di formulare nel POS misure dirette a prevenire il rischio di incendio boschivo derivante dalle lavorazioni effettuate nel cantiere operante in prossimità del bosco e così di aver cagionato l'incendio.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione B.L. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco L..
3.1. Con un primo motivo, deduce violazione di legge in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della notifica all'imputato della citazione a giudizio per il grado di appello, derivante dalla consegna dell'atto non già all'imputato personalmente ma a D.B., persona non legittimata a riceverlo, siccome non residente nel luogo e quindi non convivente con il destinatario.
3.2. Con un secondo motivo, lamenta che la Corte di Appello, incorrendo in violazione della legge penale e nel vizio di motivazione, ha erroneamente ritenuto sussistente in capo al B.L. una posizione di garanzia rispetto al rischio di incendio boschivo, insussistente alla luce del fatto che egli era responsabile della sicurezza e quindi non titolare degli obblighi di redazione del POS e comunque una eventuale posizione di garanzia in tale veste era delimitata alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e non a tutela del patrimonio boschivo.
Ravvisa poi manifesta illogicità nella sentenza, che assolve il B.L. dalla contravvenzione per non aver commesso il fatto, in quanto privo di obbligo, e poi lo condanna per il delitto perché titolare di posizione di garanzia.
Inoltre, la stessa sentenza prende atto che il B.N. aveva assolto all'obbligo di adozione del POS, nel quale vi era specifica valutazione del rischio incendio, sulla scorta di quella segnalazione fatta dal B.L. la cui omissione invece gli viene rimproverata.
Per altro verso l'esponente rimarca come sia dubitabile che la posizione di garanzia ricoperta dal B.L. sia riferibile alla prevenzione dell'incendio boschivo; menziona, a dimostrazione, gli artt. 1, 2, co. 1 lett. q), 15 e 28 del d.lgs. n. 81/2008.