D.P.R. 21 maggio 1953 n. 568
D.P.R. 21 maggio 1953 n. 568
Leggi tuttoRegolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati datori di lavoro.
(GU n.184 d...
La Corte d'Appello di Firenze con sentenza in data 4/11/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, n.322/2008, ha negato la risarcibilità del danno non economico in favore di R.C., operatore professionale dirigente - livello DS presso l'Asl n. 6 di Livorno, liquidato in primo grado in 75.000 euro oltre accessori, per danno biologico conseguente alla diminuita integrità psicofisica causata dall'assegnazione a mansioni di assistente sanitario - infermiere, inferiori al suo inquadramento professionale.
Il ricorrente, identificando il tratto esclusivo caratterizzante la sua figura professionale con l'impartire ordini al personale, si rifiutava di svolgere ogni altra mansione che non prevedesse tale modalità direttiva, risultando sovente inattivo. Riconosciuto affetto da malattia professionale diagnosticata come "sindrome psicopatologica da costrittività organizzativa sul lavoro" e indennizzato dall'Inail con una rendita pari a euro 81.282,12, aveva dunque chiesto anche un risarcimento a titolo di danno esistenziale, accordatogli dal giudice di prime cure nella misura di euro 75.000 e negatogli dalla Corte d'Appello in toto, in quanto ritenuto non provato, e, in ogni caso già coperto dalla anzidetta rendita Inail già percepita.
La Corte d'Appello ha, pertanto, negato il diritto al risarcimento per danno non economico differenziale, non coperto dall'Istituto assicuratore, non riscontrando in capo all'Asl alcuna responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per adibizione del ricorrente a mansioni non adeguate al suo livello d'inquadramento, e ha statuito, altresì, che il rifiuto da parte dell'appellante delle prestazioni richieste dalla datrice non potesse essere ascritto a un'eccezione d'inadempimento contrattuale, ma ingenerasse una vera e propria forma di volontaria autoesclusione, temporaneamente tollerata dalla datrice di lavoro, e, in seguito, ritenuta rilevante sul versante disciplinare.
La Corte territoriale ha ritenuto che il nucleo della qualifica di appartenenza del ricorrente, non fosse esattamente sovrapponibile alla funzione di direzione, ma presentasse una maggiore ricchezza di aspetti, prevedendo anche, disgiuntamente, incarichi unipersonali con compiti di studio, programmazione, organizzazione didattica e della formazione professionale, iniziative di programmazione e proposte, formulazione di piani operativi, inchieste epidemiologiche, raccolta, elaborazione e esposizione di dati statistici.
Sotto il profilo della responsabilità risarcitoria per un presunto demansionamento, la sentenza gravata (specie nei punti 4 e 5) ha escluso del tutto un'imputabilità di condotte lesive in capo all'Asl n. 6 di Livorno per violazione dell'art. 2087 cod. civ.
Avverso siffatta decisione interpone ricorso in Cassazione R.C. affidando le sue ragioni a quattro censure, cui resiste con tempestivo controricorso l'Asl n.6 di Livorno, che propone altresì ricorso incidentale con tre motivi.
Regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati datori di lavoro.
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Min Interno, 30 Novembre 2020
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