Considerato in diritto
4. Il ricorso è fondato.
4.1. In relazione all'unico motivo di censura, vero è che la qualificazione del sequestro operato in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria spetta al Pubblico ministero, al di là della qualificazione operata dalla stessa polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 21000 del 26/04/2016, Scifo, Rv. 266863; Sez. 3, n. 26916 del 14/05/2009, Viola e altri, Rv. 244241; Sez. 6, n. 2061 del 17/12/2003, dep. 2004, Di Maio, Rv. 227896; Sez. 3, n. 1038 del 30/03/1995, Viola, Rv. 202953).
In proposito, infatti, è stato ripetutamente osservato che il Pubblico Ministero che, a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., riceve il verbale di un sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ha il potere di qualificarlo giuridicamente. Pertanto, se lo ritiene sequestro preventivo, richiede al giudice la convalida; se invece lo ritiene sequestro probatorio, lo può convalidare lui stesso a norma dell'art. 355, comma 1 stesso codice: poiché contro la convalida è ammessa richiesta di riesame al tribunale ex artt. 355, comma 3, e 324 cod. proc. pen., non viene eluso il controllo giurisdizionale sulla decisione del P.M. (nella fattispecie decisa da Sez. 3, n. 1038 cit. era stato così disatteso il ricorso, col quale si era dedotta violazione dell'art. 321 cit. sull'assunto che il Pubblico ministero non poteva, senza adeguata motivazione, riqualificare il sequestro come probatorio e che così facendo aveva espropriato il G.I.P. della giurisdizione riservatagli dall'art. 321 citato).
4.2. Ciò posto, in specie il Pubblico ministero ha osservato, procedendo espressamente alla convalida come probatorio dell'intervenuto sequestro (la polizia giudiziaria ebbe per sua parte a qualificare come preventivo il sequestro dei macchinari "che costituivano grave rischio infortunistico"), che il mantenimento in sequestro "deve ritenersi indispensabile per l'esecuzione di ulteriori accertamenti inerenti l'ipotesi accusatoria, giacché è ipotizzabile la sussistenza dei reati [...] in quanto dalla lettura degli atti redatti dalla polizia giudiziaria risulta che siano diverse e plurime le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che sia, pertanto, necessario procedere a tutti gli accertamenti volti a verificare se i macchinari sequestrati siano perfettamente funzionanti e se presentino profili di effettivo rischio per la salute dei lavoratori rispetto al loro utilizzo".
4.2.1. Alla stregua dei rilievi che precedono, e dell'intatto potere di qualificazione spettante al Pubblico ministero, che ha inteso giustificare il proprio potere nei termini indicati, va annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente a norma dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che provvederà tenuto conto dei principi richiamati.