Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza del 30 ottobre 2017, ha condannato F.S., alla pena di € 3.500,00 di ammenda, perché ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 96 del d.lgs n. 81 del 2008 perché, quale titolare della ditta Sara Costruzioni di F.S., non verificava le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (capo A), del reato di cui agli artt. 126 e 159 lett. a) del d.lgs n. 81 del 2008, perché, nella medesima qualità, ometteva di dotare, in più parti, il ponte di servizio di idonei parapetti (capo B), del reato di cui agli artt. 146 e 159 comma 2 lett. c) del d.lgs n. 81 del 2008, perché, nella medesima qualità, ometteva di circondare le aperture lasciate nei solai di idonei parapetti con tavole fermapiede (capo C), del reato di cui agli artt. 147 comma 1 e 159 comma 2 lett. b) del d.lgs n. 81 del 2008, perché, nella medesima qualità, ometteva di proteggere una scala fissa di metallo con parapetti. Accertati il L'Aquila il 27/11/2014.
2. Avverso la sentenza F.S. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'articolo 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato sub A), non avendo considerato, il Tribunale, che i locali spogliatoio per i dipendenti erano allocati presso un B&B poco distanti dal cantiere ("distanti una passeggiata") come attestato dal testimone sentito, circostanza idonea a ritenere rispettata la previsione indicata nel piano della presenza di locale spogliatoio.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge sempre con riferimento al capo sub A) per erronea applicazione dell'allegato XIII al d.lgs n. 81 del 2008, che prevede che il locale spogliatoio debba essere a disposizione dei lavoratori, ma non richiede necessariamente che sia all'interno del cantiere, essendo quello in contestazione a distanza di "una passeggiata" da questo.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità con riguardo alle contestazioni sub B), C) e D), tutte accumunate dalla circostanza che era in corso l'allestimento del cantiere per cui erano in corso di allestimento le strutture provvisionali di protezione.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.