Considerato che:
con l'unica censura, formulata ai sensi dell'art. 360, co.l, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente Istituto contesta "Violazione degli art. 1362 cod. civ. e ss., in relazione all'art. 54 del c.c.n.l. 1994/1997, all'art. 47 del c.c.n.l. 1998/2001 ed all'art. 42 del c.c.n.l. 2002/2005 del comparto della ricerca; violazione dell'art. 26 del d.P.R.n.171/1991 e della disciplina introdotta dal d.lgs. n.230/1995". Che l'interpretazione della Corte territoriale non sarebbe coerente con l'impianto normativo e giurisprudenziale consolidato in materia di indennità di rischio da radiazioni, nel tempo oggetto di una serie di interventi non sempre facilmente ricostruibili. Sebbene con l'emanazione del d.lgs. n.230/1995, il legislatore abbia introdotto puntuali definizioni degli indicatori da esposizione professionale al rischio di radiazioni, ciò non sarebbe sufficiente a far ritenere il diritto all'indennità sorto automaticamente, in quanto il richiamo da parte dei contratti collettivi sia all'art. 26 del d.P.R. n.171/1991, sia al d.Lgs. n.230/1995, confermerebbe che le parti sociali abbiano voluto mantenere inalterato il meccanismo previsto dall'art. 26 del d.P.R. n.171/1991, che subordina la corresponsione dell'indennità di rischio alla verifica da parte dell'apposita Commissione di valutazione. Pertanto, poiché la Commissione tecnica nominata dall'lspesl (delib. dir. n. A0015/0001424 del 17/4/2008) aveva accertato l'appartenenza alla categoria A) dell'appellato solo nella seduta del 6/10/2008, nessuna indennità avrebbe dovuto essere riconosciuta per il periodo precedente, dovendo escludersi che la valutazione potesse essere ricondotta - come erroneamente ha ritenuto la Corte d'Appello - a "classificazioni assolutamente oggettive del personale" (p.5 sent.); la censura presenta profili di inammissibilità e di infondatezza;
Sotto il primo aspetto, questa Corte in controversia sovrapponibile ha già evidenziato come la difesa dell'Inail si limiti a censurare genericamente la ratio deciderteli riguardante l'affermato diritto dell'appellato a vedersi riconoscere l'indennità di rischio ex iurte, affermando in modo apodittico che nessuna indennità potrebbe essere riconosciuta per il periodo antecedente al 6 ottobre 2008 (p. 12 sent.) (Cass. n.31081/2017);
l'inammissibilità della censura consegue anche dal non avere, parte ricorrente, formulato specifiche doglianze rispetto all'altra ratio decidendi concernente l'accertamento della natura dichiarativa dell'attività della Commissione tecnica di valutazione da cui viene fatta discendere la decorrenza ex iure del beneficio in capo all'appellato. La difesa di parte ricorrente lascia presumere di propendere per la tesi della natura costitutiva dell'accertamento dell'organo di valutazione e dell'efficacia ex nunc della classificazione in categoria A), ai fini dell'attribuzione dell'indennità nella misura prevista per la fascia più alta di valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti, secondo i criteri di cui al d.lgs. n.230/1995, ma non contesta, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, la conclusione raggiunta dal Giudice dell'Appello. (Sez. Un. n.7931/2013); trova applicazione, di conseguenza, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, quando una sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (da ultimo Cass. n.9752/2017, richiamata anche da Cass n.31081/2017 cit.);
la censura è, altresì infondata nel merito, avendo la giurisprudenza di questa Corte già ritenuto che l'interpretazione delle norme in materia di indennità di rischio operata dai giudici del merito non solo non viola alcun canone interpretativo, così come vorrebbe la difesa dell'Inail, ma produce l'effetto di valorizzare interamente il sistema scaturito dalle progressive riforme che hanno interessato la materia. Quanto alla misura dell'indennità, essa risulta sempre disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. n.171/1991, mentre, quanto all'individuazione dei beneficiari vale la nuova classificazione operata dal successivo d.lgs. n.230/1995, così che, per effetto della lettura combinata delle due normative, nel nuovo sistema, ai lavoratori maggiormente esposti (Categoria A) spetta l'indennità di rischio nella misura massima, mentre ai lavoratori esposti in misura inferiore (Categoria B) spetta l'indennità in misura minore (in tal senso, da ultimo cfr. Cass. n. 21666/2017);
siffatta conclusione legittima, pertanto, l'affermazione della Corte territoriale circa la natura dichiarativa dell'accertamento tecnico, in quanto la legge ha inteso affidare il nuovo sistema di classificazione "...a criteri assolutamente oggettivi" e, pertanto, esso spiega effetti anche per il periodo antecedente all'accertamento tecnico di natura di dichiarativa;
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.