Regolamento delegato (UE) 2024/3214

Regolamento delegato (UE) 2024/3214
ID 23203 | 27.12.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e d...
ID 25243 | 02.01.2026 / In allegato note complete
Pubblicata, nella GU n. 301 SO n. 42 del 30 la Legge 30 dicembre 2025 n. 199, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 in vigore dal 1° gennaio 2026.
La Legge di bilancio 2026 introduce numerose novità in materia ambientale, alcune delle quali riguardano:
- RENTRI
- Terre e rocce da scavo
- Acque: controllo PFAS
- Impianti a fonti rinnovabili
- Plastic tax
- Inquinamento ambientale
...
RENTRI
Sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del TUA.
L’intervento normativo riguarda i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI ed in particolare, viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione, ai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, mentre viene introdotto un secondo periodo che esclude dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.
Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
789. All'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6 ».
Terre e rocce da scavo
Esteso l’ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.
Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
829. All’articolo 48, comma 1, del decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
« d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera ».
Acque: controllo PFAS
Posticipata di sei mesi l’applicazione del valore di parametro relativo alla “somma di PFAS” previsto dall’articolo 24 del D.lgs 23 febbraio 2023 n. 18, Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano. Nelle more della decorrenza dei termini, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADVN5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all’Allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo, non concorrono al rispetto del valore di parametro della “somma di PFAS”.
Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
622. I termini di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro «somma di 4 PFAS ».
623. Nelle more della decorrenza dei termini di cui al comma 622, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all’allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo n. 18 del 2023 non concorrono al rispetto del valore di parametro della « somma di PFAS »
Impianti a fonti rinnovabili
Aggiunto all’articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 il comma 10-ter che prevede, per gli interventi di revisione della potenza degli impianti a fonti rinnovabili esistenti su aree di demanio civico, la preventiva sdemanializzazione delle stesse. Gli interventi devono avvalersi delle migliori tecnologie disponibili, senza incremento di consumo di suolo, ed è prevista la corresponsione della relativa indennità di esproprio al comune titolare dei diritti. È inoltre fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali.
Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
467. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:
«10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall’impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l’indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio».
Plastic tax
Differita dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).
Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
125. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, concernente l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027»;
[...] Segue in allegato
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024