Direttiva 2009/126/CE

Direttiva 2009/126/CE| Recupero di vapori di benzina durante il rifornimento di veicoli a motore
Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II...
ID 25881 | 30.03.2026 / In allegato Scheda completa
Pubblicata nella GU n. 70 del 25 marzo la Legge 17 marzo 2026 n. 36 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 in vigore dal 09 aprile p.v.
La Legge 17 marzo 2026 n. 36, agli articoli da 3 a 18, delega il Governo ad adottare decreti legislativi necessari al recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea in materia ambientale, nello specifico:
- Direttiva diritto alla riparazione (R2R) Direttiva (UE) 2024/1799
- Regolamento Attività di rating ESG Regolamento (UE) 2024/3005
- Regolamento sostanze ozono lesive Regolamento (UE) 2024/590
- Regolamento Portale sulle emissioni industriali Regolamento (UE) 2024/1244
- Regolamento spedizioni di rifiuti Regolamento (UE) 2024/1157
- Regolamento imballaggi e i rifiuti di imballaggio Regolamento (UE) 2025/40
- Regolamento sull'industria a zero emissioni nette Regolamento (UE) 2024/1735
Inoltre, l’Allegato A della Legge 17 marzo 2026 n. 36, include ulteriori direttive che, ai fini del loro recepimento nell’ordinamento nazionale, non necessitano di criteri specifici di delega, tra cui:
- Direttiva dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità Direttiva (UE) 2024/1760
- Direttiva prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti / emissione acustica ambientale / diritti pazienti / apparecchiature radio Direttiva (UE) 2024/2839
- Direttiva acque reflue urbane Direttiva (UE) 2024/3019
- Direttiva modifica direttiva quadro rifiuti Direttiva (UE) 2025/1892
[...]
Direttiva diritto alla riparazione (R2R)
Direttiva (UE) 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828
(GU L 2024/1799 del 10.7.2024)
Entrata in vigore: 30.07.2024
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 31 luglio 2026
Art. 4. Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828
1. Nell’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) definire le modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, di cui all’articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto dell’obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;
b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma online europea, di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799, incaricato di svolgere i compiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità al diritto dell’Unione europea e alla normativa nazionale;
c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all’articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;
d) individuare l’organismo competente all’irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all’articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;
2) prevedendo che gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni siano versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino alla quota massima del 50 per cento per l’attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799;
e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;
f) armonizzare la disciplina delle garanzie postvendita previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
Regolamento Attività di rating ESG
Regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859
(GU L 2024/3005 del 12.12.2024)
Entrata in vigore: 1° gennaio 2025
Applicazione a decorrere dal 2 luglio 2026
Art. 10. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024. 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti; b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa quale autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le modalità ivi previsti. 3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
Regolamento sostanze ozono lesive
Regolamento (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009
(GU L 2024/590 del 20.02.2024)
Entrata in vigore: 11.03.2024
L’articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 4 a 15, l’articolo 17, paragrafo 5, e l’allegato VII, punto 2, del presente regolamento si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.
Art. 11. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024. 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente, anche attraverso l’abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell’attuale quadro normativo dell’Unione europea, ivi compreso il regolamento (UE) 2024/590, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione; b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell’ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall’articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 54, mediante le risorse finanziarie già destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo; c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonché delle attività di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorità di vigilanza del mercato nazionali, alle autorità doganali, alle autorità regionali o ad altri soggetti autorizzati sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590; d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Regolamento Portale sulle emissioni industriali
Regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006
GU L 2024/1244 del 2.5.2024
Entrata in vigore: 22.05.2024
Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2028
Art. 12. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024. 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, l’operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse; b) riordinare, anche in considerazione degli sviluppi della reportistica dell’Unione europea e assicurando la continuità della raccolta di dati storici sulle emissioni, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali, di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e sul portale delle emissioni, di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l’eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni già disponibili nel fascicolo di impresa e promuovendo l’integrazione e la complementarità dei sistemi informativi; c) prevedere, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, che le autorità regionali competenti abbiano la facoltà di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacoltura; d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali; e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari per predisporre i rapporti richiesti dal regolamento (UE) 2024/1244 possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilità dei gestori medesimi in merito alla qualità dei dati forniti; f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere; g) assegnare alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull’attuazione del regolamento (UE) 2024/1244; h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, lettera a), pari a euro 522.000 per l’anno 2026 e a euro 522.000 per l’anno 2027 per lo sviluppo del sistema nonché a euro 100.000 annui a decorrere dall’anno 2028 per il suo successivo mantenimento, si provvede: a) quanto a euro 222.000 annui a decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; b) quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. 5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nuovo Regolamento spedizioni di rifiuti
Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006
(GU L 2024/1157 del 30.4.2024)
Entrata in vigore: 20.05.2024
Applicazione a decorrere dal 21 maggio 2026.
Tuttavia, con riguardo alle disposizioni seguenti si applicano le date di applicazione seguenti:
a) l’articolo 83, punti 4, 5 e 6, si applica a decorrere dal 20 agosto 2020;
b) l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), l’articolo 7, paragrafo 10, l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 6, l’articolo 18, paragrafo 15, l’articolo 27, paragrafi 2 e 5, l’articolo 29, paragrafi 3 e 6, l’articolo 31, gli articoli da 41 a 43, l’articolo 45, l’articolo 51, paragrafo 7, l’articolo 61, paragrafo 7, l’articolo 66, e gli articoli da 79 a 82 e l’articolo 83, punti da 1 a 3, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2024;
c) l’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 21 novembre 2026;
d) gli articoli 38, paragrafo 2, lettera b), 40, 44, paragrafo 2, lettera a), 46 e 47 si applicano a decorrere dal 21 maggio 2027, fatta eccezione per l’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), che si applica a decorrere dal 21 maggio 2026.
e) l’articolo 73 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Art. 13. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all’articolo 63 del regolamento medesimo, ivi comprese le procedure e le autorità competenti per l’irrogazione delle sanzioni stesse, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) individuare le autorità coinvolte nelle ispezioni ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1157, designare le autorità competenti responsabili per l’attuazione del regolamento (UE) 2024/1157 ai sensi dell’articolo 75 del regolamento medesimo e le autorità responsabili della cooperazione di cui all’articolo 65 del citato regolamento (UE) 2024/1157, nonché stabilire le modalità di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al medesimo articolo 65 e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all’articolo 66 del predetto regolamento (UE) 2024/1157;
c) apportare alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nuovo regolamento imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE
GU L 2025/40 del 22.01.2025
Entrata in vigore: 11.02.2025
Applicazione a decorrere dal 12 agosto 2026.
Tuttavia, l’articolo 67, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2029.
Art. 14. Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024. 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall’articolo 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, individuando altresì le autorità competenti e le procedure per l’irrogazione delle sanzioni; b) individuare le autorità nazionali competenti per l’applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti; c) apportare alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2025/40. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
.... Segue in allegato
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