Modello relazione annuale amianto

Modello relazione annuale amianto / Rev. 1.0 Ottobre 2024
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Modello relazione annuale amianto, basato sullo schema unificato di relazione di cui alla C...
ID 19708 | 29.05.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Interpello ambientale 06.04.2023
Con nota prot. n. CMRC-2023-0050970 - 28-03-2023 15:42:22, acquisita agli atti con prot. n. 0047308/MASE del 28/03/2023, la Città Metropolitana di Roma Capitale evidenzia la necessità “di inquadrare i riferimenti normativi relativi agli scarichi derivanti dai potabilizzatori in gestione al S.I.I., ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione allo scarico da parte della Città metropolitana di Roma.” Con particolare riferimento alle “…acque di rigetto o di controlavaggio dei filtri degli impianti di trattamento delle acque”.
A tal proposito si rappresenta come l’art. 114 del D.lgs. 152/2006 attribuisca alla Regione la competenza all’adozione di una specifica disciplina in merito alla questione e preveda, solo successivamente, il coinvolgimento del Ministero per una verifica della disciplina messa in atto.
Alla luce di quanto su esposto si chiede a codesta Amministrazione di informare la Città Metropolitana di Roma Capitale in merito alla disciplina adottata o in corso di adozione, relativa alla gestione della restituzione delle acque degli impianti di potabilizzazione con particolar riguardo alla gestione delle acque di rigetto o di controlavaggio dei filtri degli impianti di trattamento delle acque. In ultimo, si rappresenta, che, secondo quanto riportato nel citato art. 114 del D.lgs. 152/2006 la restituzione di tali acque deve “…garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.”
Fonte: MASE
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