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ID 18416 | 20.12.2022
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2509 della Commissione del 15 dicembre 2022 che determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023
GU L 325/162 del 20.12.2022
La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
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Articolo 1 Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2023 a partire da fonti esterne all’Unione sono le seguenti:
Sostanze controllate |
Quantità in kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono) |
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) |
500 550,00 |
Gruppo III (halon) |
26 559 050,00 |
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio) |
385 552,20 |
Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano) |
2 500 000,00 |
Gruppo VI (bromuro di metile) |
588 835,20 |
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi) |
4 788,16 |
Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi) |
4 878 559,75 |
Gruppo IX (bromoclorometano) |
264 024,00 |
Articolo 2 Assegnazione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica
1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
2. Le quote di halon sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2023.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
4. Le quote di 1,1,1-tricloroetano sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
5. Le quote di bromuro di metile sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
8. Le quote di bromoclorometano sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
9. Le quote assegnate a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.
Articolo 3 Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi
Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2023 sono assegnate alle imprese di cui all’allegato X.
Sono indicate nell’allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2023 e che sono assegnate alle suddette imprese.
Articolo 4 Periodo di validità
La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
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