Regolamento (UE) 2020/1085
Regolamento (UE) 2020/1085 della Commissione del 23 luglio 2020 che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per q...
ID 25785 | 19.03.2026 / Download
DPCM 11 febbraio 2026
Introduzione di nuove soglie quantitative concernenti l'esportazione dei rottami metallici (soglie minime).
(GU n.64 del 18.03.2026)
Entrata in vigore: 18.07.2026
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Art. 1. Determinazione delle soglie in deroga all’art. 30, comma 1, secondo periodo dell’art. 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
1. Ai sensi dell’art. 30, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le operazioni di esportazione dei rottami metallici compresi nei codici 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sono soggette all’obbligo di notifica di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 30 del decreto-legge n. 21 del 2022 quando di consistenza quantitativa pari alle seguenti:
a) per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui ai codici 7404 e 7602, le relative esportazioni sono soggette ad obbligo di notifica qualora la quantità di rottame metallico esportato sia superiore a 75 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 150 tonnellate;
b) per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui al codice 7902, le relative esportazioni sono soggette a obbligo di notifica qualora la quantità di rottame metallico esportato sia superiore a 50 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 100 tonnellate.
Art. 2. Disposizioni finali
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le pubbliche amministrazioni interessate operano nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dopo quattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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