Il provvedimento stabilisce inoltre una sanatoria per i soggetti che, nel 2022, hanno omesso di notificare esportazioni per quantitativi inferiori alle nuove soglie.
Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14
Export metalli ferrosi
Articolo 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)
6-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 1, dopo le parole «fino al 31 dicembre 2023», sono aggiunte le parole "e, dopo la parola "Stato", sono aggiunte le parole "ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea".
b. dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
"6-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ''all'obbligo di notifica di cui al comma 2.'' sono aggiunte le seguenti: '', qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.'';
b) al comma 4 le parole: ''fino al 31 dicembre 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''fino al 31 dicembre 2023''.
6-ter. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui al comma lett. a) del presente articolo, non dà luogo all'applicazione di sanzioni".
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segue in allegato