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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione
GU L 319/1 del 10.12.2019
Entrata in vigore: 13.12.2019
Applica a decorrere dal 14 dicembre 2019
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Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento attua il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi.
Articolo 3 Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione
L’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell’allegato II del presente regolamento.
L’elenco degli organismi nocivi da quarantena di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione figura nell’allegato II, parte A, e l’elenco degli organismi nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione figura nell’allegato II, parte B.
Articolo 4 Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette
L’elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 5 Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione e delle specifiche piante da impianto, comprendente categorie e soglie
L’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ») e delle specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell’allegato IV del presente regolamento. Tali piante da impianto non sono introdotte o spostate nell’Unione se la presenza su di esse di ORNQ, o di sintomi causati dagli ORNQ, è superiore alle soglie.
Il divieto di introduzione e spostamento di cui al primo comma si applica soltanto alle categorie di piante da impianto di cui all’allegato IV.
Articolo 18 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
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