Regolamento (UE) 2026/1123

Regolamento (UE) 2026/1123 / Etichettatura prodotti fitosanitari
ID 26324 | 27 Maggio 2026 / Allegato
Regolamento (UE) 2026/1123
della Commissione, del 26 maggio 2026, che stabilisce i requisiti relativ...
ID 9256 | Update news 22.11.2024
Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(GU L 317/4 DEL 23.11.2016)
Entrata in vigore: 13.12.2016
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tuttavia:
a) l'articolo 111, punto 8, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017;
b) l'articolo 100, paragrafo 3, e l'articolo 101, paragrafo 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Gli atti di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettere a), c), d) e f) sono abrogati con effetto dal 1°gennaio 2022. In caso di conflitto tra le disposizioni di tali atti e le disposizioni del presente regolamento, prevalgono queste ultime.
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.
2. Qualora ci siano prove che piante non parassite diverse da quelle regolamentate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 comporterebbero rischi fitosanitari che hanno un grave impatto economico, sociale e ambientale sul territorio dell'Unione, tali piante non parassite possono essere considerate organismi nocivi ai fini del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi terzi si intendono fatti ai paesi terzi, a Ceuta, a Melilla e ai territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE, a eccezione di Madera e delle Azzorre.
Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al territorio dell'Unione si intendono fatti al territorio dell'Unione, esclusi Ceuta, Melilla e i territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE, diversi da Madera e dalle Azzorre.
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Aggiornamenti normativi:
11.10.2019 Regolamento delegato (UE) 2019/1702
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Modificato da:
- M1 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 95 1 7.4.2017)
- [...] Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione del 13 ottobre 2022 (GU L 268/13 del 14.10.2022)
Rettificato da:
C1 Rettifica, GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40 (2017/625)

ID 26324 | 27 Maggio 2026 / Allegato
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