Rettifica decisione (UE) 2018/813
Rettifica della decisione (UE) 2018/813 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestion...
ID 24271 | 12.07.2025
Decreto 25 giugno 2025
Modifiche al decreto 27 maggio 2019, recante «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche' per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto 12 ottobre 2017».
(GU n.160 del 12.07.2025)
Entrata in vigore: 12.07.2025
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Art. 1. Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019
1. All’art. 1, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, dopo le parole «alle disposizioni contenute» sono aggiunte le seguenti: «nella Convenzione internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009,».
Art. 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019
1. All’art. 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all’alinea, dopo le parole «di applicazione» sono inserite le seguenti: «della Convenzione internazionale per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, fatta a Hong Kong il 15 maggio 2009 e»;
2) dopo la lettera b) , è inserita la seguente: «b-bis ) attestato di conformità per l’idoneità al riciclaggio: “attestato di conformità per l’idoneità al riciclaggio, di cui alla Regola 11, paragrafo 11, dell’allegato alla Convenzione”;»;
3) dopo la lettera c) , è inserita la seguente: «c -bis ) attestato di conformità all’inventario dei materiali pericolosi: “attestato di conformità all’inventario dei materiali pericolosi, di cui alla Regola 11, paragrafo 1, dell’allegato alla Convenzione”;»;
4) alla lettera f) , dopo le parole «nave nuova» sono inserite le seguenti: «ai sensi del Regolamento»;
5) dopo la lettera f) , è inserita la seguente: «f -bis ) nave nuova ai sensi della Convenzione: è una nave:
I. per la quale il contratto di costruzione sia sottoscritto il 26 giugno 2025 o in data successiva; o
II. in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia sia stata impostata o si trovi ad uno stadio equivalente di costruzione dopo sei mesi dal 26 giugno 2025 o in data successiva; o III. la cui consegna avvenga dopo trenta mesi dal 26 giugno 2025 o in data successiva.»;
6) dopo la lettera h) , è inserita la seguente: «h-bis ) Convenzione: la Convenzione di Hong Kong sul riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, 2009.»;
b) al comma 2, dopo le parole «si faccia riferimento », sono aggiunte le seguenti: «alla Convenzione,».
[...] Segue in allegato
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