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ID 24437 | 18.08.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Interpello ambientale su Sostenibilità dei prodotti e dei consumi
Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 - Chiarimento interpretativo in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2019/2021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con particolare riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori contenenti policlorobifenili (PCB) in concentrazioni comprese tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso.
QUESITO
Con istanza di interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 (prot. n. 105965 del 4 giugno 2025) Confindustria chiede un chiarimento interpretativo in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con particolare riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori contenenti policlorobifenili (PCB) in concentrazioni comprese tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso.
Confindustria chiede di chiarire se, in forza del Regolamento (UE) 2019/1021, i detentori di trasformatori con PCB tra 50 e 500 mg/kg debbano comunque procedere allo smaltimento entro il 31 dicembre 2025, oppure se continui a trovare applicazione la disciplina di cui all’art.5, comma 4 D.lgs. n.209 del 1999.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta il quadro normativo applicabile, riassunto come segue:
- Regolamento (UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti;
- Direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);
- Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO
Il Regolamento (UE) 2019/1021 del 20 giugno 2019 (di seguito «Regolamento») ha l’obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) vietando o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di tali sostanze, come definite nella Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ratificata dall’Italia con legge 12 luglio 2022, n.93.
Le disposizioni del Regolamento si basano sul principio di precauzione (art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE) e mirano a ridurre o a eliminare, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di POP e a regolamentare i rifiuti che li contengono o da essi contaminati.
I policlorobifenili (PCB) sono inseriti tra le sostanze pericolose elencate nell’Allegato I del Regolamento, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del medesimo Regolamento, ne sono vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso.
La norma richiamata fa salvo quanto previsto dal successivo art. 4 del Regolamento, che stabilisce, al comma 2, quanto segue: "l'articolo 3 non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima”.
Al riguardo, si specifica che il Regolamento (CE) n. 850/2004 aveva già introdotto un sistema strutturato di gestione dei POP, comprendendo non solo il divieto d’uso e produzione, ma anche un robusto quadro per la gestione dei rifiuti contenenti tali sostanze.
Il nuovo Regolamento (UE) 2019/1021 ha sostituito integralmente il citato Regolamento del 2004, mantenendone le finalità di tutela ambientale ma riformulandone le prescrizioni.
In particolare, l’Allegato I, Parte A, del Regolamento dispone, con specifico riguardo ai PCB, che:
“a) Fatta salva la Direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili (PCB) e dei policlorotrifenili (PCT), gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati.
b) Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025”.
La previsione citata è centrale ai fini del coordinamento tra il Regolamento e la Direttiva 96/59/CE, recepita in Italia con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, che già delinea un sistema di smaltimento dei PCB.
Il D.lgs. n. 209 del 1999 prevede che i trasformatori contenti PCB in concentrazione compresa tra 0,005% e 0,05% in peso possono essere utilizzati fino “al termine della loro esistenza operativa” nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste.
Tale disciplina, funzionale alla predisposizione di un sistema graduale di eliminazione di PCB e di gestione razionale di smaltimento dei rifiuti connessi, va ora letta alla luce delle successive prescrizioni del Regolamento che, pur non intervenendo in termini abrogativi rispetto alla Direttiva, delinea l’evoluzione del quadro normativo europeo in materia, sancendo obblighi più stringenti di eliminazione progressiva degli articoli contenenti PCB, da completare entro e non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2025.
In particolare, la previsione sopra citata del Regolamento contiene una clausola di salvaguardia [“Fatta salva la direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili (PCB) e dei policlorotrifenili (PCT) (…)”] atta a preservare le modalità tecniche e operative di smaltimento dei PCB già stabilite e applicate ai sensi della Direttiva 96/59/CE e del decreto legislativo n. 209 del 1999, ma non anche a derogare alle nuove scadenze fissate dal Regolamento, le cui prescrizioni sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno e prevalenti rispetto a norme nazionali divergenti.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2019/1021, si rinvia a quanto stabilito dall’Allegato V, Parte 1 del medesimo regolamento, secondo cui sono autorizzate “le operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti”.
Per i POP la norma prevede, oltre alle operazioni di recupero specificamente indicate, le seguenti operazioni di smaltimento:
- D9 Trattamento fisico-chimico;
- D10 Incenerimento a terra.
In coerenza con il dettato normativo sopra richiamato, l’uso di apparecchiature contenenti PCB, già utilizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento, è tollerato solo per garantire una transizione graduale entro la data del 31 dicembre 2025, non prorogabile oltre tale termine temporale.
Pertanto, entro il 31 dicembre 2025, tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia, ossia in concentrazioni superiori allo 0,005% in peso e con volume superiore a 0,05 dm3, dovranno essere ritirate dalla circolazione, ossia messe fuori servizio, bonificate o smaltite.
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Fonte: MASE
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