Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.101
/ Documenti scaricati: 31.562.209
/ Documenti scaricati: 31.562.209
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione del 27 aprile 2020 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale
GU L 135/1 del 29.4.2020
Entrata in vigore: 1° gennaio 2021.
_____
Articolo 1
Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I.
Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell’agricoltura biologica, è quello stabilito nell’allegato II.
Articolo 2
1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.
La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.
2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE e nel regolamento delegato (UE) 2016/127. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.
Articolo 3
Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2021, 2022 e 2023 rispettivamente entro il 31 agosto 2022, 2023 e 2024. Tali risultati sono comunicati nel formato elettronico previsto dall’EFSA.
Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.
Articolo 4
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 è abrogato.
Tuttavia, per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2020, esso continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2021.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
...
Collegati:
ID 21248 | 26.01.2024 / In allegato
Fine vita fotovoltaico: linee guida sulle migliori pratiche - Solarpower Europe Versione 1.0 2023
La "Gesti...
della Commissione del 19 dicembre 2018 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale...
MIUR, 10 novembre 2020
La produzione e l'impiego dell'idrogeno come risorsa energetica nel prossimo decennio e il ruolo dell'Italia nell'ambito de...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024