Decreto Registro pneumatici

Decreto Registro pneumatici
ID 21715 | 18.04.2024
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istituisce il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici per facilitare...
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Adeguamento dei formati per la trasmissione alla Commissione europea di dati ed informazioni in conformita’ ai provvedimenti comunitari di attuazione dell’articolo 72 della direttiva 2010/75/UE.
(GU n.152 del 01.07.2016)
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione della Commissione informazioni sull’attuazione della presente direttiva, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento, sui valori limite di emissione, sull’applicazione delle migliori tecniche disponibili conformemente agli articoli 14 e 15, in particolare sulla concessione di deroghe in conformità dell’articolo 15, paragrafo 4, e sui progressi compiuti nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti ai sensi dell’articolo 27. Gli Stati membri rendono disponibili le informazioni in formato elettronico.
2. Il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione a norma del paragrafo 1 sono stabiliti secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo 2. Ciò comprende la determinazione delle attività e degli inquinanti specifici per i quali sono messi a disposizione i dati di cui al paragrafo 1.
3. Per tutti gli impianti di combustione contemplati dal capo III della presente direttiva gli Stati membri stabiliscono, a partire dal 1o gennaio 2016, un inventario annuale delle emissioni di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri e dell’apporto di energia. Tenendo conto delle norme sul cumulo delle emissioni di cui all’articolo 29, l’autorità competente riceve i seguenti dati per ogni impianto di combustione:
a) la potenza termica nominale totale (in MW) dell’impianto di combustione;
b) il tipo di impianto di combustione: caldaia, turbina a gas, motore a gas, motore diesel, altro (specificandone il tipo);
c) la data di inizio del funzionamento dell’impianto di combustione;
d) le emissioni annue totali (in Mg l’anno) di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri (come totale di particelle in sospensione);
e) il numero di ore operative dell’impianto di combustione;
f) la quantità annua totale di apporto di energia, con riferimento al potere calorifico netto (in TJ l’anno), suddiviso nelle seguenti categorie di combustibile: carbone, lignite, biomassa, torba, altri combustibili solidi (specificandone il tipo), combustibili liquidi, gas naturale, altri gas (specificandone il tipo).
I dati annuali, impianto per l’impianto, contenuti in detti inventari sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest’ultima. Un sommario degli inventari è messo a disposizione della Commissione ogni tre anni, entro dodici mesi dalla fine del triennio considerato. Tale sommario mostra separatamente i dati relativi agli impianti di combustione interni a raffinerie. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, conformemente alla direttiva 2003/4/CE, un sommario del raffronto e della valutazione di tali inventari entro ventiquattro mesi dalla fine del triennio considerato.
4. A partire dal 1° gennaio 2016, gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i seguenti dati:
a) per gli impianti di combustione cui si applica l’articolo 31, il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto in media mensile. Per il primo anno di applicazione dell’articolo 31, viene comunicata anche la motivazione tecnica dell’impossibilità di rispettare i valori limite di emissione di cui all’articolo 30, paragrafi 2 e 3; e
b) per gli impianti di combustione che non sono in funzione per più di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, il numero di ore operative annue.
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