Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 44.309
/ Documenti scaricati: 31.911.887

Regolamento delegato (UE) 2019/1745

Regolamento delegato (UE) 2019/1745

l Regolamento delegato (UE) 2019/1745 della Commissione del 13 agosto 2019 che integra e modifica la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi della navigazione interna, l'approvvigionamento di idrogeno per il trasporto su strada e l'approvvigionamento di gas naturale per il trasporto su strada e per vie navigabili e che abroga il regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione

GU L 268/1 del 22.10.2019

____

Articolo 1 Punti di ricarica per veicoli a motore della categoria L

Per i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L di cui all'allegato II, punto 1.5, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche:
(1) I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi:
(a) prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3 A come descritti nella norma EN 62196-2 (per la ricarica in modalità 3);
(b) prese fisse conformi alla norma IEC 60884 (per la ricarica in modalità 1 o 2).
(2) I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L superiori a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 come descritti nella norma EN 62196-2.

Articolo 2 Fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione interna.

Per la fornitura di elettricità lungo le coste destinata a navi adibite alla navigazione interna, di cui all'allegato II, punto 1.8, della direttiva 2014/94/UE, si applica la seguente specifica tecnica: la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna è conforme alla norma EN 15869-2 o alla norma EN 16840, a seconda del fabbisogno energetico.

Articolo 3 Punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale compresso (GNC)

Per i punti di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) di cui all'allegato II, punto 3.4, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche: la pressione di alimentazione (pressione di servizio) deve essere di 20,0 MPa (200 bar) a 15 °C; è ammessa una pressione massima di alimentazione di 26,0 MPa con «compensazione per la temperatura» di cui alla norma EN ISO 16923 «Stazioni di rifornimento per gas naturale — Stazioni a GNC per il rifornimento dei veicoli».

Articolo 4 Punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale liquefatto (GNL)

Per i punti di rifornimento di veicoli a motore con naturale liquefatto (GNL) di cui all'allegato II, punto 3.2, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche: la pressione di alimentazione deve essere inferiore alla pressione di esercizio massima autorizzata del serbatoio del veicolo, come indicato nella norma EN ISO 16924, «Stazioni di rifornimento per gas naturale — Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli».
Al profilo del connettore si applica la norma EN ISO 12617 «Veicoli stradali — Connettore di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) — Connettore a 3,1 MPa».

Articolo 5 Punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima

Per i punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima di cui all'allegato II, punto 3.1, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche: per le navi adibite alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC), i punti di rifornimento di GNL devono essere conformi alla norma EN ISO 20519.

Tuttavia, per le navi adibite alla navigazione interna, i punti di rifornimento per il GNL devono essere conformi alla norma EN ISO 20519 (parti da 5.3 a 5.7) solo a fini di interoperabilità.

[...]

Collegati:

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Regolamento delegato (UE) 2019/1745) IT 635 kB 754

Articoli correlati Ambiente

Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024