Decisione (UE) 2023/852
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Decisione (UE) 2023/852
ID 19493 | 25.04.2023
Decisione (UE) 2023/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il numero di ...
ID 25260 | 07.01.2026 / In allegato
Comunicazione della Commissione - Orientamenti relativi all'attuazione dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sull'industria a zero emissioni nette)
C/2025/8465
GU C/2026/123 del 7.1.2026
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La presente comunicazione intende fornire orientamenti pratici agli Stati membri che istituiscono nuovi regimi, o aggiornano quelli esistenti, che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette a norma dell'articolo 28 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette. Non riguarda le disposizioni in materia di appalti pubblici e aste ai sensi del regolamento sull'industria a zero emissioni nette. I presenti orientamenti non sono giuridicamente vincolanti. Pur parafrasando occasionalmente le disposizioni della legislazione dell'UE, essi non intendono modificare in alcun modo i diritti e gli obblighi stabiliti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette o in altri strumenti vincolanti. I presenti orientamenti non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato e il principio di sussidiarietà.
Il regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (in appresso: "regolamento sull'industria a zero emissioni nette") istituisce un quadro giuridico volto a rafforzare l'ecosistema di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette all'interno dell'Unione europea (UE). In particolare, al fine di ridurre le dipendenze strategiche dell'UE in relazione alle tecnologie a zero emissioni nette e alle corrispondenti catene di approvvigionamento e al fine di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia, l'articolo 5 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette stabilisce per la Commissione e gli Stati membri l'obiettivo di raggiungere una capacità di produzione pari almeno a quanto segue: il 40 % del fabbisogno annuo dell'UE per la diffusione di tecnologie a zero emissioni nette entro il 2030; e il 15 % della produzione mondiale di tecnologie a zero emissioni nette entro il 2040.
Le famiglie, le imprese e i consumatori costituiscono una parte essenziale della domanda dell'UE di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette. I regimi di sostegno pubblico che incentivano l'acquisto di tali prodotti da parte delle famiglie, delle imprese e dei consumatori, in particolare da parte delle famiglie vulnerabili a reddito basso e medio-basso (in appresso: "regimi"), sono strumenti importanti al fine di conseguire gli obiettivi climatici dell'UE e gli obiettivi di neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"). Al fine di garantire che gli sforzi di decarbonizzazione dell'UE siano resilienti, sicuri e in grado di adattarsi alle sfide future, è fondamentale che tali regimi non solo facilitino l'accesso alle tecnologie a zero emissioni nette, ma contribuiscano anche a migliorare la sostenibilità e la resilienza dell'approvvigionamento di tali tecnologie.
A tale fine, l'articolo 28 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette stabilisce obblighi nuovi per le autorità pubbliche che creano regimi nuovi o aggiornano quelli esistenti a favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori nel contesto dell'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette. Tali obblighi mirano a promuovere l'acquisto, da parte dei beneficiari, di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette "che forniscono un elevato contributo alla sostenibilità e alla resilienza".
Il regolamento sull'industria a zero emissioni nette è entrato in vigore il 29 giugno 2024 e il suo articolo 28 è applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2025 (2). La presente comunicazione fornisce alle autorità pubbliche orientamenti sull'applicazione dell'articolo 28.
Articolo 28 Altre forme di intervento pubblico
1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE e l'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001, e in linea con gli impegni internazionali dell'Unione, quando decidono di istituire nuovi regimi o di aggiornare quelli esistenti a favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico concepiscono detti regimi in modo tale da promuovere l'acquisto, da parte dei beneficiari, dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che forniscono un elevato contribuito alla sostenibilità e alla resilienza ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, prevedendo una compensazione finanziaria supplementare proporzionata o subordinando l’ammissibilità del regime ai criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, tenendo conto, nel contempo, dell'accessibilità dei regimi per i cittadini che vivono in condizioni di povertà energetica.
2. La compensazione finanziaria supplementare concessa dalle autorità a norma del paragrafo 1 del presente articolo, a motivo dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 4, primo comma, frase introduttiva e lettere b) e c), del presente articolo, non supera il 5 % del costo del prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette per il consumatore, ad eccezione dei regimi destinati ai cittadini che vivono in condizioni di povertà energetica, quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio , per i quali il limite è del 15 %.
3. Quando concepisce e attua un regime a norma del paragrafo 1, l'autorità valuta il contributo alla resilienza e alla sostenibilità apportato dai prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette disponibili sul mercato, sulla base di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente. La domanda di inclusione di un prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette nel regime può essere presentata in qualsiasi momento. L'autorità stabilisce il punteggio minimo necessario affinché i prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette possano beneficiare della compensazione finanziaria supplementare nell'ambito del regime di sostegno.
4. Il contributo di altre forme di intervento pubblico alla sostenibilità e alla resilienza si basa sul loro contributo alla resilienza, tenuto conto della percentuale di tecnologie a zero emissioni nette o dei loro principali componenti specifici originari di un paese terzo che rappresenta oltre il 50 % dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette all'interno dell'Unione, e almeno uno dei criteri seguenti:
a) una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste dal diritto applicabile;
b) il contributo all'innovazione fornendo soluzioni completamente nuove o migliorando soluzioni all'avanguardia comparabili;
c) il contributo all'integrazione del sistema energetico.
I criteri di cui al primo comma sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
Ciò non preclude il ricorso, da parte degli Stati membri, a criteri aggiuntivi diversi dal prezzo oltre a quelli di cui al primo comma.
Ai fini del contributo alla resilienza di cui al primo comma, frase introduttiva, del presente paragrafo, il paese di origine è determinato in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.
5. Gli Stati membri pubblicano su un unico sito web liberamente accessibile tutte le informazioni relative ai regimi di cui al paragrafo 1 per ciascun pertinente prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette.
INDICE
I. Introduzione
II. Ambito di applicazione dell'articolo 28 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette
III. Ammissibilità dei regimi e compensazione finanziaria supplementare
A. Subordinare l'ammissibilità al regime a determinate condizioni
B. Concedere una compensazione finanziaria supplementare
IV. Valutazione del contributo dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette alla sostenibilità e alla resilienza
A. Attribuzione di un punteggio ai prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette
1. Sistemi di attribuzione del punteggio
2. Diverse tecnologie a zero emissioni nette rientranti in un unico regime
B. Valutazione dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette in base ai quattro criteri
1. Criterio della resilienza
2. Criterio della sostenibilità ambientale
3. Criterio dell'innovazione
4. Criterio dell'integrazione del sistema energetico
C. Esempi illustrativi di valutazione del contributo alla sostenibilità e alla resilienza
1. Esempio per i sistemi fotovoltaici
2. Esempio per le pompe di calore
3. Esempio di sistemi di propulsione elettrica per il trasporto su strada
V. Trasparenza, non discriminazione e accesso alle informazioni
A. Una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente
B. Disponibilità delle informazioni
Allegato I Voci SA ai fini della determinazione delle regole di origine per le tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 28 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette
Allegato II Esempi di prescrizioni minime esistenti in materia di sostenibilità ambientale
Allegato III Esempi di caratteristiche innovative
Allegato IV Esempi di integrazione del sistema energetico
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