Regolamento (UE) 2024/1735
Articolo 28 Altre forme di intervento pubblico
1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE e l'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001, e in linea con gli impegni internazionali dell'Unione, quando decidono di istituire nuovi regimi o di aggiornare quelli esistenti a favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico concepiscono detti regimi in modo tale da promuovere l'acquisto, da parte dei beneficiari, dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che forniscono un elevato contribuito alla sostenibilità e alla resilienza ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, prevedendo una compensazione finanziaria supplementare proporzionata o subordinando l’ammissibilità del regime ai criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, tenendo conto, nel contempo, dell'accessibilità dei regimi per i cittadini che vivono in condizioni di povertà energetica.
2. La compensazione finanziaria supplementare concessa dalle autorità a norma del paragrafo 1 del presente articolo, a motivo dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 4, primo comma, frase introduttiva e lettere b) e c), del presente articolo, non supera il 5 % del costo del prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette per il consumatore, ad eccezione dei regimi destinati ai cittadini che vivono in condizioni di povertà energetica, quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio , per i quali il limite è del 15 %.
3. Quando concepisce e attua un regime a norma del paragrafo 1, l'autorità valuta il contributo alla resilienza e alla sostenibilità apportato dai prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette disponibili sul mercato, sulla base di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente. La domanda di inclusione di un prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette nel regime può essere presentata in qualsiasi momento. L'autorità stabilisce il punteggio minimo necessario affinché i prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette possano beneficiare della compensazione finanziaria supplementare nell'ambito del regime di sostegno.
4. Il contributo di altre forme di intervento pubblico alla sostenibilità e alla resilienza si basa sul loro contributo alla resilienza, tenuto conto della percentuale di tecnologie a zero emissioni nette o dei loro principali componenti specifici originari di un paese terzo che rappresenta oltre il 50 % dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette all'interno dell'Unione, e almeno uno dei criteri seguenti:
a) una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste dal diritto applicabile;
b) il contributo all'innovazione fornendo soluzioni completamente nuove o migliorando soluzioni all'avanguardia comparabili;
c) il contributo all'integrazione del sistema energetico.
I criteri di cui al primo comma sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
Ciò non preclude il ricorso, da parte degli Stati membri, a criteri aggiuntivi diversi dal prezzo oltre a quelli di cui al primo comma.
Ai fini del contributo alla resilienza di cui al primo comma, frase introduttiva, del presente paragrafo, il paese di origine è determinato in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.
5. Gli Stati membri pubblicano su un unico sito web liberamente accessibile tutte le informazioni relative ai regimi di cui al paragrafo 1 per ciascun pertinente prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette.