Decreto n. 135 del 7 maggio 2024

Decreto n. 135 del 7 maggio 2024 / Adozione linee guida Piani di Azione e Zone silenziose
ID 22039 | 10.06.2024
Decreto del Direttore della Direzione Generale valutazioni ambientali n. 135 del 7 maggio...
della Commissione del 17 novembre 2017 che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso.
(GU L 114/1 del 04.05.2018)
Entrata in vigore: 24.05.2018
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Articolo 1
I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi:
a) prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3a come descritti nella norma EN 62196-2 (per carica in modalità 3);
b) prese fisse e connettori conformi alla serie IEC 60884 (per la carica in modalità 1 o 2).
I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L superiori a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 come descritti nella norma EN 62196-2.
Articolo 2
La fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna è conforme alla norma EN 15869-2 «Unità per navigazione interna - Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz - parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza».
Articolo 3
I punti di rifornimento di GNL per le navi adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC) sono conformi alla norma EN ISO 20519.
Articolo 4
Nell'allegato II della direttiva 2014/94/UE, il punto 2.4 è sostituito dal seguente:
«2.4. I connettori per veicoli a motore per il rifornimento con idrogeno allo stato gassoso sono conformi alla norma EN ISO 17268 “Dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso”.»
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