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Decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 / Protezione esposizione amianto sul lavoro

Decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 / Protezione esposizione amianto sul lavoro

Dlgs attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 / Protezione esposizione amianto sul lavoro / Schema Dlgs

ID 24703 | Update 13.10.2025 / In allegato Schema Dlgs e comunicato Stampa CdM

Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Atto del Governo n. 322
Fase Iter: In corso di esame
Trasmesso ai sensi: articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91
Data trasmissione: 10 ottobre 2025
Annunciato all'Assemblea in data: 14 ottobre 2025
__________

In allegato:
- Atto del Governo n. 322
- Comunicato Stampa CdM
__________

Atto del Governo n. 322
Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
[...]

ART. 1 (Modifica all’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 244, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ai casi di cui all’allegato XLIII-ter dell’articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all’amianto;».

ART. 2 (Modifica all’articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:
«Art. 246 - Campo di applicazione - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto   o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché  la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per  la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro.».

ART. 3 (Modifica all’articolo 247 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «i seguenti silicati fibrosi» sono aggiunte le seguenti: «, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008».

ART. 4 (Modifica all’articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.».

ART. 5 (Modifiche all’articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto.»;
b) al comma 2, le parole: «non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica l’articolo 250».

ART. 6 (Modifiche all’articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei  seguenti elementi:
a) dell’ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;
d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima visita medica periodica;
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
f) delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto unitamente all’elenco dei dispositivi da utilizzare.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il  seguente:
«2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.».

ART. 7 (Modifiche all’articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea le parole: « in ogni caso,» sono sostituite dalle seguenti:
«comunque, al più basso valore tecnicamente possibile»;
b) alla lettera a) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ove l’attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;»;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) nei casi di cui alla lettera b), l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);»;
e) alla lettera d) le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
f) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:
1) l’eliminazione della polvere di amianto;
2) l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
3) l’abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti»;
g) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un’adeguata procedura di decontaminazione; e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un’adeguata protezione;»;
h) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione;»;
i) alla lettera g) le parole: «devono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;
l) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti  da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.».

ART. 8 (Modifica all’articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’alinea: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:» è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali  vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:».

ART. 9 (Modifiche all’articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell’aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l’attività  lavorativa.»;
c) al comma 4, le parole: «del servizio di cui all'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti:
«del servizio di cui all'articolo 31 e all’allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996»;
d)    al comma 5, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
e)    il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.»;
f)    dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.».

ART. 10 (Modifiche all’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore   sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 253 comma 6-bis.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.»;
c) al comma 5, la parola: «necessari» è sostituita dalla seguente: «regolari».

ART. 11 (Modifica all’articolo 255 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali  o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata è a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica;».

ART. 12 (Modifica all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 256, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole:
«verifica dell’assenza di rischi dovuti all'esposizione» sono sostituite dalle seguenti: «verifica, prima della ripresa di altre attività, dell’assenza di rischi dovuti all'esposizione».

ART. 13 (Modifiche all’articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «deve consentire» sono sostituite dalla seguente «consente»;
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.».

ART. 14 (Modifiche all’articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità  di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.».

ART. 15 (Modifiche all’articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all’articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.»;
b) al comma 2, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL»;
c) al comma 3, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL»;
d) al comma 4, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL».

ART. 16 (Modifica all’articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:
«Art. 261 – Patologie da amianto - 1. In tutti i casi di malattia professionale correlati all’amianto con diagnosi medica di patologie di cui all’allegato XLIII-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.».

ART. 17 (Modifiche agli allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l’allegato XLIII-bis, è inserito l’allegato XLIII-ter, di cui all’allegato A al presente decreto.

ART. 18 (Modifiche all’articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «e 249, commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 249, commi 1, 1-bis e 3»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per la violazione degli articoli 250, commi 2, 2-bis e 3,».
 
[....]

ALLEGATO A
(articolo 17)

«ALLEGATO  XLIII- ter
(articoli 244 - 261) (Malattia professionale correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie)

In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l’esposizione alle fibre libere di amianto può provocare almeno le seguenti affezioni:
1) asbestosi;
2) mesotelioma;
3) cancro del polmone:
4) cancro gastrointestinale;
5) cancro della laringe;
6) cancro delle ovaie;
7) malattie pleuriche non maligne.

__________

08.10.2025

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 144 dell’8 ottobre 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Il decreto rafforza significativamente la protezione dei lavoratori esposti all’amianto, abbassando drasticamente il limite di esposizione professionale (da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo).

Si introduce l’obbligo di valutare la priorità di rimozione dell’amianto in edifici e navi e di assicurare l’adeguata formazione dei lavoratori.

Viene esteso a 40 anni (dopo la fine dell’esposizione) l’obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sulla formazione e sull’esposizione, a tutela della salute a lungo termine.

Direttiva (UE) 2023/2668
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

GU L 2023/266 del 30.11.2023

Entrata in vigore: 20.12.2023

Attuazione direttiva: 21.12.2025

Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:

a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore (considerate fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri dal 21.12.2029)
o
b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

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