Studio dei sistemi per il recupero dei vapori rifornimento autoveicoli
Min Interno / CSE 2001
Studio dei sistemi per il recupero dei vapori emessi durante le fasi di rifornimento degli autoveicoli e ric...
Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonche' servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.
(GU n.167 del 14.07.2021)
Entrata in vigore: 12.09.2021
Il Decreto MASE 7 febbraio 2023 ha disposto l'abrogazione del DM 30 giugno 2021 dal 22.05.2023
...
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del comma 5 dell’art. 229 - bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosi come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;
b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili; stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili destinati all’uso in ambienti esterni;
b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili: l’attività comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: la modifica del taglio, la nobilitazione, la finitura, l’aggiunta di eventuali componenti nuovi, il confezionamento, la successiva consegna degli articoli rinnovati. L’attività è finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.
Art. 3. Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
...
Collegati
Min Interno / CSE 2001
Studio dei sistemi per il recupero dei vapori emessi durante le fasi di rifornimento degli autoveicoli e ric...

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1211 della Commissione del 22 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo...
della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024