Direttiva 75/442/CEE
Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti
(GU L 194, 25.7.1975)
Abrogata da: Direttiva 2006/12/CE
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Direttiva 91/156/CEE
Direttiva 20...
ID 20019 | 20.07.2023
Decreto 24 aprile 2023 Aggiornamento delle modalita' di «reporting» nazionale sul tenore di zolfo nei combustibili marini, previsto dalla direttiva (UE) 2016/802, sulla base del sistema di informazione «Thetis EU».
(GU n.168 del 20.07.2023)
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Art. 1. Modifiche dell’allegato X, parte I, sezione 3, alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All’allegato X, parte I, sezione 3, alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 2-bis.7., le parole «battenti bandiera italiana» sono soppresse;
b) al punto 3.1. sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole «sui combustibili di cui all’art. 292, comma 2, lettere a) e b)» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente a quelli prodotti o importati e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, sui combustibili di cui all’art. 292, comma 2, lettera d)»;
2) il secondo periodo è soppresso;
3) al quinto periodo, le parole «e, nel caso di combustibili per uso marittimo, la rappresentatività dei campioni stessi rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite» sono soppresse;
c) dopo il punto 3.1., è aggiunto il seguente:
«3.1-bis. I soggetti competenti all’accertamento delle infrazioni ai sensi dell’art. 296, comma 9, provvedono a inserire nel Sistema di informazione dell’Unione europea, operante come piattaforma per la registrazione e lo scambio delle informazioni sui controlli di conformità, denominato Thetis EU, i dati inerenti ai rilevamenti del tenore di zolfo negli accertamenti sui combustibili ad uso marittimo utilizzati. I dati sono inseriti in modo tempestivo rispetto alla data dell’accertamento. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica assicura le funzioni di soggetto amministratore per l’Italia del Sistema Thetis EU. Il soggetto amministratore può altresì formulare indirizzi operativi per i soggetti tenuti all’inserimento dei dati, al fine di assicurare l’omogeneità dei riscontri e segnalare le eventuali criticità. Il Ministero può avvalersi dell’ISPRA ai fini della formulazione di tali indirizzi ed in relazione alla gestione del sistema Thetis EU. Gli esiti inseriti si riferiscono ad accertamenti effettuati con una frequenza adeguata e con modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile controllato e rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite.»;
d) al punto 3.5. il secondo periodo è soppresso;
e) il punto 3.6. è soppresso.
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TUA | Testo Unico Ambiente Consolidato 2023
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ID 7672 | Rev. 6.0 del 08.03.2023 - Documento completo in allegato
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