Delibera n. 4 del 26 luglio 2023

Delibera ANGA n. 4 del 26 luglio 2023 / Dispense dalle verifiche di idoneità del RT
ID 20091 | 02.08.2023 / In allegato
Delibera ANGA n. 4 del 26 luglio 2023 - Dispense dalle verifiche di idoneità del ...
ID 26906 | 14 Agosto 2026 / Allegato
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.
Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Tutti gli interpelli ambientali
Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 presentato dalla Regione Calabria - Chiarimenti sulla modalità di deposito intermedio dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento.
Quesito
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006, la Regione Calabria ha richiesto alcuni chiarimenti sulle modalità di deposito intermedio dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento e sui relativi contenuti autorizzativi, anche alla luce di precedenti orientamenti ministeriali, formulando in particolare i seguenti quesiti:
1. se, in sede autorizzativa, il deposito intermedio debba essere considerato quale attività accessoria all’operazione di trattamento principale, senza autonoma codifica, ovvero se debba essere oggetto di autonoma voce autorizzativa e, in tal caso, quale codice debba essere indicato nel titolo abilitativo;
2. se i quantitativi di rifiuti output fisicamente presenti nell’impianto concorrano alla determinazione della capacità istantanea complessiva dell’impianto e con quali criteri debbano essere determinati i relativi limiti quantitativi;
3. se il principio espresso con riferimento agli output da operazione R12 debba trovare applicazione anche agli output da altre operazioni di recupero o smaltimento;
4. quali siano, infine, i contenuti minimi dell’atto autorizzativo con riferimento alle tipologie di rifiuti, ai limiti quantitativi, ai limiti temporali massimi di permanenza e alle prescrizioni gestionali e di sicurezza da applicare al deposito intermedio.
...segue in allegato
Fonte: MASE
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