Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.310
/ Documenti scaricati: 31.920.099
/ Documenti scaricati: 31.920.099
Rifiuti - Deposito temporaneo - Luogo di produzione dei rifiuti e nozione di "collegamento funzionale" - Giurisprudenza - Art. 185-bis, d.lgs. n. 152/2006.
La definizione di "deposito temporaneo dei rifiuti" è stata modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel senso che per «luogo di produzione dei rifiuti» deve oggi intendersi «l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti», definizione ripresa tal quale dall'odierno art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 come introdotto dall'art. 1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020. Sicché, ad integrare la nozione di "collegamento funzionale" concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata.
...
In allegato Sentenza
Collegati
L’impiego di sostanze chimiche di sintesi capaci di garantire elevati standard qualitativi e produttivi e protezione contro piante infestanti, insetti e funghi in ambito ...
ID 11558 | Update 30.05.2024 - Documento completo allegato
Prevenzione e controllo delle emissioni industriali
Le attività indust...
ID 16183 | 22.11.2022 / In allegato Linee guida MITE del 27.07.2022 adottate con DM n. 360/2022
[box-war...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024