Decreto-Legge 14 aprile 2023 n. 39
Art. 1 Cabina di regia per la crisi idrica
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell’economia e delle finanze. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.
2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell’articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell’intervento per la crisi idrica. Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.
5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all’approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.
6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l’amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell’intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all’entrata e successiva riassegnazione alla spesa.
8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:
a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurne le dispersioni;
b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell’ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
d) nell’ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 2;
e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.
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