Decreto 20 agosto 1999

Decreto 20 agosto 1999 | Consolidato 2018
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Documenti tecnici ISPRA 2017
La regolamentazione del tenore di zolfo dei combustibili costituisce una della misure principali per l’attuazione della strategia europea nel contrasto dell’acidificazione degli ecosistemi.
In particolare la Direttiva 199/32/CE e le sue successive modifiche hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni combustibili utilizzati in ambito terrestre e in ambiente marino e prevedono la trasmissione annuale di un relazione da parte degli Stati Membri sul tenore di zolfo dei combustibili utilizzati nel loro territorio nell’anno precedente.
A livello nazionale l’art. 298 comma 2-bis del decreto 152/2006 stabilisce che l’ ISPRA, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dagli operatori del settore e dalle autorità preposte ai controlli, elabori una relazione annuale sul tenore di zolfo dell’olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati in Italia nell’anno precedente. Sulla base di tale relazione il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prepara la relazione che trasmette alla Commissione Europea.
La presente relazione illustra i dati sul tenore di zolfo dei combustibili raccolti ed elaborati da ISPRA relativi all’anno 2017.
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2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, sulla base di una relazione trasmessa dall'ISPRA entro il mese precedente, un rapporto circa il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell'anno civile precedente. I soggetti di cui all'articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, i gestori dei depositi fiscali, i gestori degli impianti di produzione di combustibili e i gestori dei grandi impianti di combustione trasmettono all'ISPRA ed al Ministero, nei casi, nei tempi e con le modalita' previsti nella parte I, sezione 3, dell'Allegato X alla parte quinta, i dati e le informazioni necessari ad elaborare la relazione.
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Fonte: ISPRA
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