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ID 7532 | 13.01.2019
Vademecum allegato sul “nuovo” Decreto F-GAS 2019, D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146, con il quale è iniziato l'iter di revisione dell’intera legislazione che regolamenta l’utilizzo dei gas fluorurati e l’installazione e la manutenzione degli impianti che li contengono. Seguiranno revisioni a seguito atti collegati in attesa di emanazione, Regolamenti di Organismi di certificazione accreditati, Decreto Sanzioni, FAQ. DPR n. 146/2018 in vigore dal 24.01.2019.
Attenzione ! Vedi Ultima revisione Vademecum F-gas
1. Persone fisiche e imprese e Registro
1.1 Persone fisiche e imprese non iscritte Registro telematico nazionale
Le Persone fisiche e le Imprese che intendono svolgere determinate attività F-GAS devono essere Certificate/Attestate, devono, in sintesi:
1. Effettuare richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale (attraverso CCIAA)
2. Presentare richiesta di Certificazione/Attestazione ad uno degli organismi di Certificazione/Attestazione
3. Effettuare Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche), dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni (Imprese)
All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente.
Le Certificazioni/Attestati previsti per le Persone fisiche e Imprese sono rilasciati da Organismi di certificazione/attestazione accreditati.
Le persone fisiche, in base al tipo di attività F-GAS devono effettuare (entro 8 mesi dall'iscrizione di cui precedente punto 1) Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche); le Imprese (entro 8 mesi dall'iscrizione di cui precedente punto 1) dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni, in accordo con schemi di valutazione della conformità degli Organismi accreditati al rilascio della Certificazione.
1.2 Persone fisiche e imprese già iscritte Registro telematico nazionale
N.B. Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè entro il 24/09/2019).
2. Banca dati gas fluorurati
Principale novità introdotta dal decreto, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati (Art. 14 e 16), gestita dalle Camere di Commercio, che dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-GAS vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilità.
Imprese e persone certificate dovranno accedere alla Banca Dati per comunicare informazioni sulle installazioni, manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-gas.
3. Certificazione Persone fisiche e Imprese / Attestazioni Persone fisiche
Le Persone fisiche e le Imprese che intendono svolgere determinate attività F-GAS devono essere Certificate/Attestate, devono, in sintesi (a seguire il dettaglio):
1. Effettuare richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale
2. Presentare richiesta di Certificazione/Attestazione ad uno degli organismi di Certificazione/Attestazione
3. Effettuare Corsi di formazione/Esami (Persone fisiche), dimostrare il possesso dei requisiti attraverso procedure/istruzioni (Imprese)
3.1. Certificazione Persone fisiche
Fig. 1. Certificazione Persone fisiche
3.2. Certificazione Imprese
Fig. 2. Certificazione Imprese
3.3. Attestazione Persone fisiche
Fig. 3. Attestazione Persone fisiche
Art. 7. Persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 11 e 12, devono essere certificate dall’organismo di certificazione di cui all’articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell’Allegato A, le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle seguenti lettere:
a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;
b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;
c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
1) installazione;
2) riparazione, manutenzione o assistenza;
3) smantellamento;
4) recupero;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
3. Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a) ;
c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a) .
4. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.
5. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a seguito del superamento dell’esame di cui al comma 3, lettera c) .
6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3, lettera c) , comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Art. 8. Imprese soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
1. Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall’organismo di certificazione di cui all’articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell’Allegato B.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
3. Le imprese che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell’articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a) ;
c) dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall’Allegato B 2.1, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a)
4. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.
5. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato previa verifica dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c).
6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera c) , comporta, previa notifica all’impresa interessata, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Art. 9. Persone fisiche soggette all’obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
1. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 12, le persone fisiche che svolgono l’attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione.
2. Le persone fisiche che intendono conseguire l’attestato per svolgere l’attività di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di cui all’articolo 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
c) completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell’allegato del regolamento (CE) n. 307/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cuiì alla lettera a).
3. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere l’attestato di cui al comma 1.
4. L’attestato di cui al comma 1 è rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera c).
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettera c), comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
4. Esenzioni certificazione persone fisiche
5. Registrazioni dati: Registro telematico nazionale / Registro Banca dati F-GAS
6. Comunicazioni in Banca dati gas fluorurati
Nella tabella seguente, sono indicate le attività, i soggetti, la data per le varie tipologie Comunicazione in Banca Dati F-GAS:
Fig. 2. Comunicazione in Banca Dati
7. Registro apparecchiatura F-GAS
Non è più previsto il Registro Apparecchiatura F-GAS, (Vedi Registro apparecchiuature F-GAS DPR 43/2012), in quanto le informazioni F-GAS devono essere inserite in Banca Dati.
8. Imprese Istruzioni e Procedure secondo schema di Valutazione do Organismo Accreditato
11. Nuovi Regolamenti Tecnici
Sono in attesa di pubblicazoione nuovi Regolamenti Tecnici o l'aggiornamento degli attuali (RT28, RT29, RT30) sulla certificazione di persone ed imprese di ACCREDIA: vedi gli esistenti:
1) Regolamento Tecnico RT-28 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008";
2) Regolamento Tecnico RT-29 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; - installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008".
3. Regolamento Tecnico RT-30 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008".
.....
12. Decreto Sanzioni
In attesa anche il Decreto sulle sanzioni che dovrà sostituire il D.Lgs. 5 marzo 2013 n. 26 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (GU n.74 del 28.03.2013)
13. Regime transitorio
Vedi Vademecum F-gas 2020 | New
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Collegati
della Commissione del 24 novembre 2017 che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica
Estratto
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articol...
La situazione di assoluta inutilizzabilità dell'immobile, a seguito della scoperta di cavi elettrici privi di alcuna protezione e non a norma, rende legittima...
ID 12925 | 22.02.2021
Approvazione del «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2018».
(GU n.44 del 22-02-2021)
________
Art. 1.
1. È approvato il Piano di ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024