Delibera n. 1 del 10 marzo 2021
Articolo 1 (Requisiti dei responsabili tecnici in regime transitorio)
1. Il termine del 16 ottobre 2022 entro il quale i responsabili tecnici di cui all’art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successiva deliberazione è stabilito il nuovo termine.
2. I responsabili tecnici di cui comma 1 possono assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico.
3. La previsione di cui al comma 2 si applica fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità.