BREF for the Production of Speciality Inorganic Chemicals
August 2007
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della Commissione del 13 marzo 2019 recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219
GU L 73/188 del 15.03.2019
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Articolo 1
Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1214, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:
«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».
Articolo 2
Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1215, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:
«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».
Articolo 3
Nell'allegato della decisione (UE) 2017/1216, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:
«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».
Articolo 4
La decisione (UE) 2017/1217 è così modificata:
a) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/UE possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2019.»;
b) nell'allegato, sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:
«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».
Articolo 5
L'allegato della decisione (UE) 2017/1218 è modificato come segue:
a) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:
«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale»;
b) nel «Criterio 5» («Sostanze escluse e soggette a restrizione»), lettera b), punto ii), la tabella 3 («Sostanze in deroga») è sostituita dalla tabella di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 6
L'allegato della decisione (UE) 2017/1219 è modificato come segue:
a) al «Criterio 1» («Tossicità per gli organismi acquatici»), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«A causa della degradazione di talune sostanze nel processo di lavaggio, a quanto segue si applicano norme separate:
- perossido di idrogeno (H2O2) . da non includere nel calcolo del volume critico di diluizione (CDV),
- acido peracetico - da includere nel calcolo come acido acetico,
- l'acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) - da includere nel calcolo come acido ε-ftalimido-esanoico (PAC).
I valori da utilizzare per il calcolo del CDV [ chronic ] per l'acido ε-ftalimido-esanoico (PAC) sono i seguenti:
DF(i) = 0,05
TF chronic(i) = 0,256 mg/l
Aerobica = R
Anaerobica = O»;
b) nella sezione «Valutazione e verifica», lettera b) («Soglie di misurazione»), tabella 1, la nota con asterisco (*) è sostituita dalla seguente:
«(*) Con ‘nessun limite’ si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale;».
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ALLEGATO
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Sostanza |
Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 |
Indicazione di pericolo |
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Tensioattivi |
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 |
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici |
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Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3 |
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
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Subtilisina |
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1 |
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici |
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Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2 |
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
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Enzimi (1) |
Sensibilizzazione della pelle, categorie di pericolo 1, 1 A, 1B |
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle |
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Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categorie di pericolo 1, 1 A, 1B |
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
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NTA quale impurità in MGDA e GLDA (2) |
Cancerogenicità, categoria di pericolo 2 |
H351 Sospettato di provocare il cancro |
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Collegati:
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